Ospite del forum Ansa-Facebook Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, lo scorso 12 febbraio ha dichiarato: “Noi ormai abbiamo uno sconto di pena automatico di 45 giorni ogni sei mesi di reclusione”.
Si tratta di un’affermazione scorretta e fuorviante nella formulazione.
Lo sconto non è automatico
Scorretto innanzitutto sostenere che ci sia un automatismo.
La legge sull’Ordinamento penitenziario (L. 354 del 26 luglio 1975) prevede (art. 54) che “Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata”.
Come si desume dal testo di legge è necessario che il condannato abbia dato prova di partecipare all’opera di rieducazione, cioè che abbia tenuto una buona condotta, perché possa accedere allo sconto di pena. Non solo, per ottenere lo sconto di pena (“liberazione anticipata”) serve un’apposita richiesta (“istanza”) presentata per iscritto dal detenuto o dal suo difensore.
La valutazione – che, di nuovo, esclude qualsiasi automatismo – dell’istanza è fatta dal Tribunale di sorveglianza (art. 678 c.p.p.), che si esprime con ordinanza, in base a valutazioni semestrali della condotta del carcerato.
Sull’ordinanza del magistrato di sorveglianza l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni, proporre reclamo.
È evidente, secondo la dottrina, il carattere premiale e incentivante della norma, che mira a indurre la popolazione carceraria a una condotta cooperativa e non turbolenta. Se lo sconto di pena fosse automatico si perderebbe la ragione stessa della norma.
Una norma che ha più di 30 anni
Fuorviante poi la formulazione della Meloni secondo cui “ormai” esiste un simile sconto di pena. La legge sull’Ordinamento penitenziario risale al 1975 e nella sua formulazione originaria prevedeva (art. 54) una detrazione di 20 giorni ogni semestre, in caso di buona condotta. L’innalzamento a 45 giorni risale al 1986, alla Legge Gozzini (L. 663 del 10 ottobre 1986, art. 30).
Dunque sono più di 30 anni che il nostro ordinamento prevede un simile regime carcerario. Non è una novità.
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