AGI – Confermato l'ordine di spegnimento e blocco dell'area a caldo (compresi cokerie e altiforni) dello stabilimento Acciaierie di Taranto ex Ilva, La Corte di Cassazione ha infatti rigettato il ricorso contro il decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha disposto la fermata dell'area a caldo della parte centrale della fabbrica siderurgica. Il decreto dei giudici di Milano resta quindi valido. La decisione è stata presa dalle Sezioni Unite Civili dopo l'udienza del 20 ottobre. Il decreto della Corte d'Appello risale al 27 luglio, con 90 giorni di tempo all'azienda per adempierlo, ed è stato confermato dai giudici di Milano in due diverse occasioni: udienze del 9 e del 30 settembre scorsi.
Impianto industriale dannoso per la salute umana a causa dell'emissione di polveri in atmosfera e della presenza di amianto negli altiforni: queste le motivazioni centrali della Corte d'Appello nel suo decreto. Alla Suprema Corte hanno presentato contro il decreto due distinti ricorsi straordinari le società Ilva e Acciaierie d'Italia spa-Acciaierie d'Italia holding chiedendone l'annullamento. E due controricorsi a sostegno del provvedimento dei giudici di Milano hanno invece presentato i cittadini di Taranto costituitisi in un giudizio svoltosi negli anni fra Tribunale di Milano - dove ha sede legale Acciaierie d'Italia - Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo, Corte d'Appello di Milano e infine Cassazione a Roma.
Le motivazioni dichiarate inammissibili
Circa "l'omessa valutazione delle risultanze dello studio di VIS e del parere favorevole dell'ISS su cui si è basato il rilascio dell'Aia 2025, la mancata indicazione di quali sarebbero i diversi e ulteriori limiti di sicurezza entro cui ricondurre l'emissione di polveri, il riferimento non già al livello di produzione di acciaio attuale, ma al più elevato scenario produttivo autorizzato (6 Mt/a)", la Corte di Cassazione, nel rigettare i ricorsi straordinari di Ilva e di Acciaierie d'Italia contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone la fermata dell'area a caldo dell'ex Ilva, dice che "tutti questi motivi risultano inammissibili per difetto di interesse".
Le motivazioni sull'amianto e sulle polveri sottili
Per la Cassazione, la Corte d'appello nel formulare le motivazioni "che sorreggono l'accoglimento della domanda inibitoria collettiva (amianto e polveri sottili) le ha espressamente dichiarate autonome e ciascuna idonea a sorreggere la decisione. Pertanto, una volta ritenuti infondati e inammissibili i motivi proposti in tema di amianto decisione di accoglimento dell'inibitoria collettiva non potrebbe venir meno anche se, in ipotesi, si ritenessero meritevoli di accoglimento i motivi svolti sulla seconda ratio relativa alle polveri sottili".
La direttiva europea sulla qualità dell'aria
"La nuova direttiva (Ue) 2024/2881 del 23 ottobre 2024 'relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa' - da recepire entro l'11 dicembre 2026 - fissa parametri ancora più severi in tema di particolato (PM10 e PM2,5), sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo, prendendo come parametro di riferimento proprio le indicazioni dell'Oms cui faceva riferimento il parere negativo dell'Iss del 30 luglio 2024". Lo dice la Cassazione nel provvedimento cui ha rigettato i ricorsi di Acciaierie d'Italia e di Ilva contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la fermata dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto.
Gli effetti degli inquinanti sulla salute
La Cassazione dice che "dai dati scientifici disponibili risulta che il biossido di zolfo, il biossido di azoto e gli ossidi di azoto, il particolato (PM10 e PM2,5), il benzene, il monossido di carbonio, l'arsenico, il cadmio, il piombo, il nichel, alcuni idrocarburi policiclici aromatici e l'ozono abbiano una serie di effetti negativi importanti sulla salute umana e siano connessi a varie malattie non trasmissibili, a cattive condizioni di salute e a un aumento della mortalità".
Risultanze probatorie su cui si basa la sentenza
"Può dunque dirsi che la Corte d'appello, sulla scorta dei principi di precauzione, di prevenzione e di causalità attenuata, abbia formulato un giudizio di pericolosità attuale e rilevante sulla base delle plurime risultanze probatorie acquisite tanto da non ritenere necessario ricorrere ad apposita consulenza tecnica d'ufficio". Così scrive la Corte di Cassazione nel provvedimento che ha rigettato i ricorsi di Ilva e di Acciaierie d'Italia contro il decreto della Corte d'Appello di Milano sulla fermata dell'area a caldo. Questo, dice la Suprema Corte, "anche alla luce di dati pacifici, tra i quali i numerosi e frequenti incidenti verificatisi nello stabilimento (attestati nei vari rapporti Ispra) e l'obsolescenza o fatiscenza degli impianti. Del resto, per la loro stessa collocazione all'interno dei cowpers - impianti ausiliari dell'altoforno - le tonnellate di amianto in questione, costituiscano una fonte di pericolo, stante la possibile dispersione delle relative fibre anche solo a causa di fessurazioni o microfessurazioni del refrattario". Questo per la Cassazione è "un dato non solo deducibile dalle prescrizioni dell'Aia 2017, ma anche avvalorato dai fatti allegati e finanche verificatisi in corso di causa: come l'incendio avvenuto il 7 maggio 2025, prima dell'emissione dell'Aia (espressamente considerato a pag. 35 del decreto del Tribunale e richiamato a pag. 22 del decreto della Corte d'appello quale possibile fonte di dispersione di fibre di amianto), che ha portato al sequestro penale dell'impianto proprio in seguito all'esplosione di una tubiera del cowper".
Sindaco di Taranto: "Lavorare sulle alternative"
Il verdetto della Cassazione ci restituisce l'urgenza di lavorare alle alternative economiche e produttive che abbiamo più volte richiesto al Governo". Lo dice il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, dopo la sentenza della Cassazione sull'area a caldo dell'ex Ilva. "La chiusura dell'area a caldo - rileva il sindaco - è una condizione che non possiamo più ignorare per almeno due motivi: serve mettere al sicuro il territorio, con le bonifiche, evitando che gli impianti fermi si trasformino in un ulteriore rischio per la salute pubblica; servono risposte occupazionali per gli operai diretti e dell'indotto, affinché il territorio non subisca un impoverimento irrecuperabile. Aspettiamo un segnale, quindi - conclude il sindaco di Taranto -, che vada ben oltre quanto disposto con l'ultimo decreto, perché Taranto non può permettersi ulteriori fratture tra diritti costituzionalmente garantiti". Per Bitetti, "nessuno si salva da solo, né chi giustamente rivendica condizioni ambientali e sanitarie adeguate, né chi lotta per un salario dignitoso. Abbiamo detto più volte che la città non può essere lasciata da sola: per chi ha responsabilità in tal senso, è arrivato il momento di dimostrarlo con i fatti", conclude il sindaco di Taranto.
Le tonnellate di amianto nello stabilimento
La Cassazione nella sentenza scrive che "è pacifico che nello stabilimento di Taranto sono ancora presenti 2.140 tonnellate di amianto - sostanza la cui nocività è indiscussa - all'interno dei cowpers degli altiforni, con funzione di isolante termico, 'entrocontenuto' nell'intercapedine tra la corazza esterna in acciaio e lo strato di mattoni refrattari". Per l'amianto, dice la Suprema Corte, "è sufficiente a che tale sostanza debba essere presa in considerazione ai fini dell'Aia sulla base dell'interpretazione del diritto unionale fornito in corso di causa dalla Corte di Giustizia UE".
Le patologie correlate all'amianto
Secondo la Cassazione, "come più volte sottolineato dai controricorrenti", ovvero i cittadini di Taranto costituitisi in giudizio con la richiesta di inibire la produzione dell'ex Ilva, "l'elenco delle patologie di asbestosi correlate all'amianto è contenuto nella direttiva 2009/148/CE". Nella direttiva 2009/148/CE si legge che "in base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone e cancro gastrointestinale, nonché il cancro della laringe ed il cancro delle ovaie. E più volte in corso di causa - dice la Cassazione - è stato allegato come la letteratura scientifica sull'amianto sia vastissima ed unanime nell'affermare che esso è l'unica causa nota che provoca il tumore maligno alla pleura (perciò denominato mesotelioma da asbesto); dato da correlare alla rilevazione che nella popolazione di Taranto e Statte questa patologia è quattro volte superiore rispetto all'atteso. E dunque - dice la Cassazione - se l'Aia 2017 prescriveva la rimozione totale dell'amianto entro il 23 agosto 2023, ciò significa - come correttamente osserva il giudice - che la stessa P.A. ne aveva già valutato la pericolosità per la salute e, soprattutto, aveva ritenuto la rimozione quale prescrizione più adeguata rispetto alle alternative disponibili (come avvenuto per le 6780 tonnellate di amianto già smaltito), al fine di scongiurare episodi di dispersione di polveri o fibre sottili. Una valutazione, questa, individuata dalla Corte d'Appello "come l'unica misura idonea a rispettare il principio di precauzione" anche perché "gli impianti Ilva e il sistema produttivo, come descritto, tra l'altro, nella stessa consulenza di parte di Ilva, sono rimasti immutati da decenni, e ciò concorre a confermare la permanenza del rischio nell'attualità, in ragione del progressivo ammaloramento dello stabilimento".
Il bilanciamento tra salute e lavoro
“Il massimo livello di tutela apprestato dalla Carta costituzionale alla vita, alla salute e all'ambiente, specie dopo la riforma costituzionale degli artt. 9 e 41, ma già prima con gli artt. 2 e 32 della Costituzione, è un dato acquisito", dice ancora la Cassazione nel provvedimento con cui rigettando i ricorsi di Ilva e di Acciaierie d'Italia". Per la Cassazione, "sono evidenti i limiti (ri)disegnati dall'art. 41 Cost. alla libertà dell'iniziativa economica privata, che 'non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana'. Quanto al diritto al lavoro, indiscutibilmente di valore primario in una Repubblica democratica che su di esso è fondata (art. 1 Cost.), assume un ruolo preminente l'impegno della Repubblica non solo a riconoscere 'a tutti i cittadini il diritto al lavoro', ma anche - e soprattutto - a promuovere 'le condizioni che rendano effettivo questo diritto' (art. 4 Cost.)". Per la Cassazione, "a ben vedere, diritto alla vita e alla salute (oltre che all'ambiente sano) e diritto al lavoro non possono essere contrapposti e non devono entrare in conflitto, poiché non sarebbe nemmeno meritevole di tutela un lavoro svolto in condizioni degradanti o pericolose: il diritto al lavoro che lo Stato deve promuovere è un diritto al lavoro salubre e sicuro, non già sottoposto a condizioni inaccettabili per salvaguardarne il mantenimento, che va tuttavia sostenuto e perseguito con appropriate politiche economico-sociali.
A essere contrapposto è invece il diritto allo svolgimento di attività imprenditoriale, che la stessa Carta fondamentale perimetra in modo che non contrasti con l'utilità sociale, né rechi danno ai diritti preminenti alla salute e all'ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana". Per la Cassazione, "se così è, il faticoso bilanciamento degli interessi sin qui operato dai giudici di merito, attraverso l'articolato giudizio che ha portato all'accoglimento dell'azione inibitoria collettiva, risulta corretto e ragionevole, anche e soprattutto alla luce della farraginosa storia di cui rappresenta il sedimento. Per questo, le Sezioni Unite ritengono che una ponderata decisione sulle censure mosse al provvedimento di inibitoria collettiva, ora assoggettato a scrutinio di legittimità, non possa prescindere da una ricostruzione diacronica della vicenda economica, normativa e giudiziaria, rivista alla luce dell'impatto ambientale spiegato dal complesso siderurgico di Taranto e dei plurimi interventi pubblici posti in essere per salvaguardarne la continuità".
Il principio di precauzione e la tutela dell'ambiente
"L'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana". Lo dice la Cassazione sull'ex Ilva respingendo i ricorsi di Ilva e di Acciaierie d'Italia contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la fermata dell'area a caldo poiché inquinante. "Tale livello - dice la Cassazione - non può essere conseguito senza un livello elevato di tutela dell'ambiente, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"". Di conseguenza, dice la Cassazione, "in applicazione del principio di precauzione, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione".
Inoltre, "il gestore di un'installazione è tenuto a "garantire" che non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi. Il principio di precauzione (che rappresenta un'articolazione operativa del principio di prevenzione) risponde ad un approccio alla gestione del rischio in base al quale, qualora sia anche semplicemente possibile che una determinata politica o azione possa arrecare danno ai cittadini o all'ambiente, ma non vi sia ancora un consenso scientifico su di essa, quella politica o quell'azione non dovrebbe essere perseguita. Ciò significa che in caso di pericoli - anche solo potenziali - per la salute umana o per l'ambiente, deve essere garantito un alto livello di protezione. Secondo la Comunicazione della Commissione UE (COM(2000) 1 final), il principio di precauzione - rileva la Cassazione - può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Esso va perciò rispettato anche in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono però indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto".