Difendersi dai ladri in casa. Così cambia la legittima difesa
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Difendersi dai ladri in casa. Così cambia la legittima difesa
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Le tre fondamentali novità

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  • I confini della legittima difesa (modifica dell'art 52 c.p) : viene specificato che si considera legittima difesa la reazione a un'aggressione in casa, in negozio o in ufficio commessa di notte o all'introduzione con violenza, minaccia o inganno. Resta comunque ferma:
    • la necessità che vi sia proporzione tra difesa e offesa
    • l'attualità del pericolo.
  • Turbamento esclude colpa (modifica dell'art 59 c.p): nella legittima difesa domiciliare è sempre esclusa la colpa di chi spara se l'errore, in situazioni di pericolo per la vita e la libertà personale o sessuale, è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dall'aggressore.
  • Assistenza legale a carico dello Stato: nel caso in cui sia dichiarata la non punibilità per legittima difesa, tutte le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato. Un onere per l'erario stimato in 295.200 euro a decorrere dal 2017.

La spaccatura politica sul provvedimento

  • Secondo Silvio Berlusconi con questa riforma si è invertito l'onere della prova. "Non si può chiedere alla vittima di dimostrare di essere una vittima".
  • Aumenta la discrezionalità ai giudici. Per Forza Italia il testo approvato non dà una risposta al tema centrale del diritto alla difesa, "lascia alla discrezionalità dei giudici margini eccessivi".

Da dove nasce l’esigenza dell’intervento legislativo

In che senso la difesa deve essere “proporzionata”?

La modifica dell’art 59 c.p



Il provvedimento va ad aggiungere un comma all'art. 59 in base al quale, nella legittima difesa domiciliare (di cui all'art. 52, secondo comma, c.p.), è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni:

  • se l'errore è conseguenza di un grave turbamento psichico;
  • se tale turbamento è causato dalla persona contro cui è diretta la reazione.

Il quadro normativo attuale

  • l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui);
  • la necessità della difesa;
  • l'attualità del pericolo;
  • l'ingiustizia dell'offesa;
  • il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.


Nel 2006, durante il governo Berlusconi, sono stati introdotti i commi due e tre che prevedono la legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata).

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