(AGI) - Roma, 5 giu. - L'abolizione del divieto di effettuarela fecondazione eterologa nel nostro Paese, stabilitadall'ultima sentenza della Corte Costituzionale, non crea alcunvuoto normativo perche' sia legge 40 che i decreti legislativi191/07 e 16/10, che disciplinano la donazione e il trapianto diorgani e tessuti e possono essere applicati anche allaprocreazione medicalmente assistita e dunque anche alladonazione e impianto di gameti, disciplinano gia', di fatto, iltema della donazione dei gameti e dell'anonimato del donatore.A sottolinearlo sono stati oggi gli esperti, in campo medico egiuridico, di fecondazione assistita riuniti oggi per ilconvegno "La tutela della salute per le coppie infertili esterili dopo le sentenze della Corte Costituzionale",organizzato dall'Associazione Hera onlus (per la ricerca, laprevenzione e la cura dell'infertilita').Per quanto riguarda l'insussistenza di vuoti normativi, haribadito Filomena Gallo, segretario dell'Associazione Coscioni,la stessa legge 40 disciplina in modo inequivocabile lo statusdel nato anche da fecondazione eterologa, stabilendo che eglientra come figlio legittimo a far parte della famiglia deigenitori che hanno prestato il consenso alle tecniche diprocreazione assistita. Sempre la legge 40 specifica che ilpadre non puo' chiedere il disconoscimento, ne' la madre puo'avvalersi del diritto di non essere nominata. Infine,l'articolo 9 prevede che il donatore di gameti non acquisiscealcune relazione giuridica parentale con il NATO e non puo' farvalere nei suoi confronti alcun diritto ne' essere titolare diobblighi. "Basta creare false illusioni - ha sottolineatoFilomena Gallo - a proposito della possibilita' di reintrodurreun divieto che e' stato ormai cancellato, appellandosi a unvuoto normativo