L’ex deputato di Scelta Civica (nonché ex viceministro dell’Economia del governo Renzi) Enrico Zanetti ha scritto il 26 febbraio su Twitter: «Lega e 5 Stelle hanno approvato un emendamento per cui se il lavoro offerto è inferiore a 858 euro puoi rifiutarlo e continuare a prendere per intero reddito di cittadinanza». Zanetti ha quindi espresso il proprio disaccordo rispetto alla misura.
La sua affermazione è corretta ma ha bisogno di un po’ di contesto. Vediamo meglio qual è la situazione.
L’emendamento approvato
L’emendamento di cui parla Zanetti è il numero 4.104, a prima firma Susy Matrisciano, senatrice del Movimento 5 stelle. È stato approvato il 21 febbraio dalla Commissione Lavoro del Senato, dove Lega e M5s hanno la maggioranza con 12 membri su 23.
La presidente relatrice Nunzia Catalfo (M5s) e il rappresentante del governo hanno dato pareri favorevoli.
L’emendamento approvato modifica il “decretone” che introduce il reddito di cittadinanza e quota 100 (d.l. 4/2019). In particolare aggiunge un nuovo comma, il 9 bis, all’articolo 4. Questo comma, a sua volta, modifica i principi in base a cui il Ministero del Lavoro – su proposta di Anpal – definisce un’offerta di lavoro “congrua” (d.lgs. 150/2015, art. 25).
Che cos’è un’offerta di lavoro “congrua”?
Infatti, la legge italiana conteneva già una definizione di che cosa si intenda con offerta di lavoro “congrua”, all’interno di un decreto legislativo del 2015 che si era occupato delle politiche attive del lavoro – cioè in questo caso gli strumenti messi in atto dal pubblico per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di chi è disoccupato.
Perché la definizione di offerta di lavoro “congrua” è importante anche quando si parla del reddito di cittadinanza? Il motivo è che, secondo il decreto che ha introdotto la misura (d.l. 4/2019, art. 4 co. 8) chi lo riceve deve accettare «almeno una di tre offerte di lavoro congrue».
In base alla definizione del 2015, per essere “congrua”, un’offerta di lavoro deve tener conto di diverse cose, come la coerenza con le competenze di chi cerca lavoro, da quanto tempo si è disoccupati e la distanza del nuovo posto di lavoro da dove si abita.
Ma anche – e questo è il punto che ci interessa – una «retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente» (d.lgs. 150/2015, art. 25).
L’emendamento approvato il 21 febbraio e a cui fa riferimento Zanetti stabilisce che, nel caso di beneficiari del reddito di cittadinanza, la retribuzione debba essere «superiore di almeno il 10 per cento del beneficio massimo fruibile da un solo individuo».
Il «beneficio massimo fruibile da un solo individuo», nel caso del reddito di cittadinanza, è pari (v. art. 3 co. 4 del d.l. 4/2019) a 9.360 euro annui, cioè a 780 euro al mese per dodici mensilità.
Sommando il 10% di 780 euro (78 euro) al totale, si arriva agli 858 euro citati da Zanetti. Secondo l’emendamento, la retribuzione che accompagnerà le offerte di lavoro dovrà per forza essere maggiore di quella cifra. In caso contrario, l’offerta potrà essere giudicata non “congrua” e, dunque, rifiutata.
Ma, in base a quanto abbiamo visto, sorge un dubbio sull’impatto che avrà l’emendamento approvato.
L’emendamento approvato è migliorativo o peggiorativo?
Ancora una volta, infatti, c’è un dettaglio che potrebbe cambiare parecchio le cose. Il decreto legislativo del 2015 – quello della prima definizione di congruità – parla di retribuzione superiore del 20% all’«indennità» percepita nel mese precedente.
Il dubbio è dunque questo: il reddito di cittadinanza è un’«indennità»? La questione può essere risolta con certezza solo dalla magistratura, o dal Parlamento con una interpretazione autentica della norma, ma proviamo a capire i termini del problema.
Apparentemente, senza l’emendamento di pochi giorni fa, l’offerta di lavoro che il beneficiario del reddito di cittadinanza avrebbe dovuto accettare (più precisamente, una su tre) sarebbe stata considerata “congrua” solo se fosse stata del 20% superiore all’indennità ricevuta. Quindi potenzialmente fino al 20% in più di 780 euro, cioè 936 euro.
L’emendamento approvato, insomma, avrebbe in realtà avuto l’effetto di peggiorare la situazione per i beneficiari del reddito di cittadinanza.
Se invece il reddito di cittadinanza non è un’«indennità», il criterio del 20% non si applica per definire se un’offerta di lavoro è “congrua”: in questo caso, ma solo in questo, l’emendamento ha introdotto in effetti un miglioramento per i beneficiari del reddito di cittadinanza.
Come detto, su questo dubbio interpretativo potranno fare luce o i giudici, se verranno investiti della questione, o il Parlamento, se darà una interpretazione autentica che spieghi in che modo bisogna intendere la legge.
Conclusione
Zanetti ha ragione: la maggioranza ha approvato un emendamento in base al quale il beneficiario del reddito di cittadinanza può rifiutare – senza che questo consumi una delle sue tre chance di rifiuto – una proposta di lavoro che preveda una retribuzione inferiore a 858 euro al mese.
Questo perché, in base al criterio inserito dall’emendamento, un’offerta di questo genere non sarebbe “congrua”.
Ma la legge metteva già dal 2015 alcuni paletti sulla retribuzione, nel definire un’offerta “congrua”. In linea teorica, insomma, la precisazione di una soglia di retribuzione (giusta o sbagliata che sia) non è una novità dell’ultimo governo.
Resta incerto però se il reddito di cittadinanza rientrasse tra le «indennità» con cui si confrontava la legge di pochi anni fa. Se così fosse, l’emendamento avrebbe addirittura abbassato la soglia entro cui chi cerca lavoro sarà spinto ad accettarlo, e la critica di Zanetti avrebbe meno fondamento.
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