AGI - Con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, il Parlamento europeo ha dato il via libera al nuovo regolamento rimpatri, uno dei pilastri del Patto migrazione e asilo entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Dopo l'approvazione del Parlamento, il testo dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Alcune disposizioni, tra cui quelle sui centri di rimpatrio, sulla valutazione dell'età dei minori e sulla dimensione esterna dei rimpatri si applicheranno immediatamente, le altre 12 mesi dopo l'entrata in vigore della normativa.
Cosa cambia
Il testo punta a velocizzare le procedure di ritorno dei cittadini di Paesi terzi senza diritto di soggiorno, mantenendo - secondo l'Eurocamera - il rispetto dei diritti fondamentali, del diritto internazionale e del principio di non respingimento. Sono introdotti al tempo stesso strumenti considerati più incisivi per prevenire abusi e movimenti secondari all'interno dell'Ue.
In base alle nuove norme, una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare immediatamente, o entro un termine definito, il territorio dello Stato membro. I cittadini interessati dovranno cooperare con le autorità e potranno essere messi in stato di fermo fino a 24 mesi, prorogabili di altri sei in circostanze eccezionali, sulla base di una valutazione individuale legata a mancata cooperazione, rischio di fuga o minacce alla sicurezza.
In alternativa al trattenimento in strutture, gli Stati membri potranno imporre obblighi di presentazione, residenza in un luogo designato, garanzie finanziarie o monitoraggio elettronico.
Misure investigative
Le autorità nazionali potranno condurre specifiche misure investigative per preparare o garantire l'effettivo rimpatrio, tra cui perquisizioni delle persone, delle abitazioni o di altri locali pertinenti, soggette ad autorizzazione giudiziaria o amministrativa, nonché il sequestro di effetti personali e dispositivi elettronici.
Centri di rimpatrio
Sarà possibile trasferire i migranti destinatari di una decisione di rimpatrio, esclusi i minori non accompagnati, verso i cosiddetti "centri di rimpatrio" situati nel territorio di un paese terzo che accetti di accoglierli, sulla base di un accordo concluso da uno stato membro dell'Ue. Tali intese potranno essere strette solo con paesi terzi che rispettino i diritti umani, il diritto internazionale e il principio di non respingimento.
In linea di principio: carenze eventualmente riscontrate in parti specifiche del territorio del paese terzo, o rispetto a determinate categorie di persone, non impediscono la conclusione di tali accordi, a condizione che sussistano garanzie sufficienti per assicurare il pieno rispetto dei diritti dei cittadini dei paesi terzi interessati. Le autorità nazionali dovranno informare la Commissione e gli altri Stati membri prima dell'applicazione di tali accordi.