AGI - Lo strumento anti-coercizione dell’Unione Europea è stato pensato dalla Commissione europea – e proposto nel 2021 – per scoraggiare e contrastare le pressioni esercitate da Paesi terzi che cercano di influenzare le decisioni dell’Ue o dei suoi Stati membri attraverso misure economiche punitive.
Il caso eclatante è rappresentato dalle limitazioni commerciali imposte dalla Cina alla Lituania, a seguito dell’annuncio da parte di quest’ultima di voler intensificare le relazioni commerciali con Taiwan nel giugno 2021.
Ma ora lo strumento torna sul tavolo come arma di difesa contro i dazi degli Stati Uniti. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha assicurato che “è stato pensato per situazioni straordinarie e non siamo ancora a quel punto”; tuttavia, ha confermato che l’Ue, con i due pacchetti di contromisure, dimostra di essere pronta a reagire. Insomma, rimane sul tavolo.
Cosa si intende per coercizione economica
Con “coercizione economica” si intende l’uso di minacce o restrizioni commerciali e sugli investimenti – come dazi, boicottaggi o controlli doganali – per costringere l’Ue o uno Stato membro a modificare una decisione politica o normativa.
Le due fasi dello strumento
Lo strumento prevede un approccio in due fasi. In primo luogo, punta a dissuadere e risolvere la situazione attraverso il dialogo e la diplomazia, chiedendo formalmente al Paese terzo di cessare le misure coercitive.
Solo se questa via fallisce, l’Ue potrà adottare contromisure proporzionate, tra cui l’introduzione di restrizioni commerciali mirate o l’esclusione da appalti pubblici.
Le misure di risposta dell’Ue
Concretamente, le misure di risposta anti-coercizione possono includere:
- Dazi doganali o restrizioni all’import/export di merci provenienti dal Paese responsabile;
- Limitazioni all’accesso agli appalti pubblici nell’Ue per operatori del Paese terzo;
- Restrizioni agli investimenti esteri diretti, in particolare quelli di imprese controllate dallo Stato in questione;
- Barriere alla fornitura di servizi o sospensione dell’autorizzazione a operare nel mercato europeo;
- Azioni su brevetti e diritti di proprietà intellettuale, compresa la revoca di diritti o licenze;
- Designazione di imprese o persone fisiche coinvolte, che possono essere oggetto di misure specifiche (divieti, restrizioni, obblighi).
Criteri e procedure di attuazione
Le misure sono selezionate secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto del danno subito dall’Ue e mirando a minimizzare l’impatto su cittadini e imprese europee.
Sono previste anche procedure rapide per l’adozione di misure urgenti nei casi più gravi.