Risposta: Premettero' che l'importazione di prodotti del settore tessile/abbigliamento è disciplinata dal Regolamento Comunitario 3030/93 del 12.10.93 (GUCE L. 275 dell'8.11.93) e successive modifiche. Tale normativa ha instaurato un regime comune per i Paesi dell'U.E. da applicare alle importazioni dei prodotti tessili originari di Paesi Terzi.
In particolare, recentemente, con il Regolamento (CEE) n. 1217/2007 del 18.10.07, pubblicato nella G.U.C.E. L. 275 del 19.10.07, è stato istituito un regime di sorveglianza a duplice controllo senza limiti quantitativi per l'importazione di taluni prodotti tessili originari cinesi e spediti dalla Cina dal 1° gennaio 2008.
Tale sistema si applica per sole otto categorie delle dieci previste nel Memorandum d'intesa firmato il 10.6.2005 dalla Commissione e dal Ministero del Commercio della Repubblica popolare cinese.
Le categorie interessate sono:
- cat. 4: camicie, camicette, t.shirt etc.
- cat. 5: maglie, pullover, twinsets etc.
- cat. 6: calzoncini, shorts e pantaloni di tessuto per uomo e ragazzo e per donna e ragazza
- cat. 7: camicie, camicette e bluse, anche a maglia, per donna e ragazza
- cat. 20: biancheria da letto, esclusa quella a maglia
- cat. 26: abiti interi per donna o per ragazza
- cat. 31: reggiseno e bustini, tessuti o a maglia
- cat. 115: filati di lino o di ramiè.
Il suddetto Regolamento si applica per un periodo di un anno: dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Gli operatori interessati dovranno presentare al Ministero del Commercio Internazionale (presso la Direzione Generale Politica Commerciale – Div. III – Viale America 341, cap 00100, ROMA-EUR), una domanda in carta semplice o modulo comunitario reperibile presso il Ministero del Commercio Internazionale o scaricabile dal sito internet dello stesso Ministero.
Le richieste devono essere corredate di certificato di esportazione (export licence), in originale, rilasciato dalle competenti autorità cinesi.
In base all'art.14, paragrafo 1, dell'allegato III del Reg.3030/93 le importazione dei prodotti tessili, soggetti a quote concordate nel Memorandum d'intesa e spediti entro il 31.12.2007,continueranno ad essere effettuate nel quadro dell'attuale regime di autolimitazione fino al 31.3.2008.
Dal 1 aprile 2008 verra' applicato solo il sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le otto cageroie summenzionate.