Il 10 gennaio 2007 e' entrata in vigore in Cina la legge sui diritti reali.
La legge e' divisa in 5 parti, e prende in esame sia i diritti reali di proprieta' che i diritti di reali di garanzia, nonche' alcune fattispecie di possesso.
La legge e' altresi' suddivisa in una parte generale ed una parte speciale. Nella parte generale e' stato posto particolare rilievo sull'inviolabilita' del diritto di proprieta' (nel rispetto della legge, della pubblica moralita' e dell'interesse pubblico), sulla protezione della proprieta' pubblica, sulla possibilita' di creare, trasferire e cancellare diritti di proprieta', sulla necessita' della registrazione dei diritti di proprieta' in base a quanto stabilito dalla legge, sul diritto alla pubblicita' per i diritti di proprieta' eventualmente registrati (per cui le pubbliche autorita' non potranno negare l'accesso agli archivi e/o la riproduzione di documenti inerenti alle registrazioni precedentemente effettuate a tutela del diritto di proprieta' di un bene), e sulla possibilita' di opposizione e di risoluzione delle controversie a disposizione dei proprietari e delle parti interessate (conciliazione, mediazione, arbitrato, ecc.).
Nella parte speciale, invece, e relativamente alla proprieta' in senso stretto, e' stato dato particolare risalto alla definizione di proprieta' ("il proprietario di un bene ha il diritto di possedere, usare, trarre profitto da, e disporre del, bene in base alla legge"), al divieto di privatizzare le proprieta' esclusive dello Stato, al potere in capo allo Stato di effettuare espropri per soddisfare esigenze di pubblica utilita' (con consequenziale diritto in capo agli espropriati di ricevere compensazioni o indennizzi), all'elencazione dei beni posseduti dallo Stato (quali terreni agricoli, urbani, risorse naturali, frequenze radio, beni artistico/culturali, beni per la difesa dello Stato), di beni posseduti dalle collettivita' dei contadini e di quelli che possono essere posseduti dai privati (quali guadagni ottenuti da attivita' lavorative, beni immobili, beni casalinghi, strumenti di produzione, materiali grezzi ed altri beni mobili e immobili). E' altresi' posto in evidenza il diritto all'eredita', alla protezione degli investimenti finanziari e dei conti correnti, nonche' l'estensione della protezione dei diritti di proprieta' anche a favore delle societa' private.
Ampio spazio e' stato dedicato alla disciplina della comproprieta', della comproprieta' negli edifici, nonche' dei diritti di proprieta' sui fondi contigui, dell'usufrutto, della servitu' prediale.
Nulla e' invece mutato in relazione alla proprieta' della terra, che e' dello Stato, ed alla regolamentazione sulla creazione e sul trasferimento del diritto d'uso.