AGI - Al via da oggi l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026: il Tfr confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o, in presenza di più fondi collettivi di riferimento, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti, salvo diverso accordo aziendale. Il lavoratore neoassunto ha infatti 60 giorni per scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare o mantenere il Tfr presso il datore di lavoro.
In assenza di una scelta, si applica il meccanismo di adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo applicato in azienda oppure, in mancanza, alla forma pensionistica residuale. Nel caso di un lavoratore con precedenti rapporti di lavoro, che avesse già aderito in passato a una forma pensionistica complementare, nei 60 giorni successivi all'inizio dell'attività dovrà invece indicare al nuovo datore di lavoro il fondo pensione al quale vuole destinare il Tfr maturando. Non sarà infatti possibile optare per il mantenimento in azienda, salvo qualora la posizione nel fondo pregresso sia stata integralmente riscattata.
In assenza di fondi collettivi di riferimento, ricorda il ministero del Lavoro nelle Faq, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del ministro del lavoro 85 del 31 marzo 2020, alla quale è conferito l'intero importo del Tfr (il Fondo Cometa, che dal primo ottobre 2020 raccoglie le adesioni tacite in sostituzione del soppresso Fondinps, le cui posizioni individuali sono state trasferite a Cometa). Restano esclusi dalle nuove regole il pubblico impiego e i lavoratori domestici e, salvo diversa indicazione del decreto attuativo, i lavoratori intermittenti.
Tempistiche di scelta e differenze con la normativa precedente
Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione, e non più 6 mesi come nel vecchio meccanismo di silenzio-assenso per chi viene assunto prima del primo luglio 2026, per esprimere una scelta esplicita sulla destinazione del proprio Tfr. Se non si esprime entro questo lasso di tempo, scatta l'adesione automatica. Può destinarlo a una forma pensionistica complementare, aderendovi, oppure lasciarlo in azienda, non aderendo ad alcuna forma di previdenza complementare, scelta che comunque può essere sempre rivista.
A differenza della normativa precedente, l'adesione automatica comporta: il versamento del Tfr per intero; il contributo del datore di lavoro nella misura fissata dagli accordi applicabili; il contributo del lavoratore nella misura minima fissata dagli accordi applicabili.
Il lavoratore ha la facoltà di non versare la contribuzione prevista a suo carico se la sua retribuzione annua lorda risulta inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, in assenza di previsioni della contrattazione applicabile, si può destinare una misura non inferiore al 50%. Il conferimento parziale, compresa la misura minima del 50% per i lavoratori iscritti prima del 29 aprile 1993, riguarda l'ipotesi di scelta esplicita entro i 60 giorni. In assenza di qualsiasi scelta opera l'adesione automatica integrale.
Regole specifiche per i lavoratori non di prima assunzione
Per chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato, quindi per il lavoratore non di prima assunzione, occorre distinguere tra soggetti che dichiarano di avere un'adesione a previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da Tfr e coloro che in fase di assunzione dichiarano di non avere tale forma di adesione.
Per i soggetti non di prima assunzione che dichiarano di avere già aderito a un fondo pensione in precedenza con Tfr totale o parziale, scatta l'adesione automatica, salvo si opti per aderire esplicitamente a un fondo pensione liberamente scelto. Per coloro che invece dichiarano di non avere già un'adesione a un fondo pensione alimentata in precedenza con Tfr totale o parziale, non scatta l'adesione automatica e il Tfr resta in azienda o presso il Fondo Tesoreria Inps. Il lavoratore può comunque sempre rivedere tale scelta destinando il Tfr maturando a favore di un fondo pensione liberamente scelto.