(AGI) - Roma, 11 nov. - Il divieto di fecondazione eterologa,l'obbligo di impiantare al massimo tre embrioni e tuttiinsieme, il divieto di accesso alle tecniche (econseguentemente alla diagnosi preimpianto) alle coppiefertili, il divieto di selezione degli embrioni in caso dipatologie genetiche: sono questi i principali punti della legge40 sulla fecondazione assistita che sono stati smantellatidalle sentenze dei tribunali, ultima quella della CorteCostituzionale secondo cui non e' reato selezionare gliembrioni se malati. Oltre dieci anni di decisioni dei giudicidi ogni grado hanno di fatto "smantellato" i capisaldi dellalegge. A partire dal primo: il ricorso alla fecondazioneassistita e' consentito solo per le coppie infertili, cosi'recitava l'articolo 1. Due sentenze, dei tribunali di Roma(2014) e Milano (2015), sollevano questione di legittimita'costituzionale in base alla presunta disparita' che questanorma introduce a svantaggio delle coppie fertili, punto su cuisi e' pronunciata oggi la Consulta. Sullo stesso argomento itribunali di Salerno e Cagliari hanno accolto i ricorsi dicoppie non sterili, il primo, nel 2010, ammettendo per la primavolta in assoluto alle tecniche di pma una coppia non sterile.E sempre questo principio viene ritenuto discriminatorio dallaCorte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nel 2012 si pronunciafavorevolmente rispetto al ricorso Costa-Pavan. Demolito anchel'articolo che vieta il ricorso alla fecondazione eterologa: laConsulta nel 2014 dichiara l'illeggittimita' costituzionale deldivieto, sostenendo che e' discriminatorio per le coppie in cuiuno dei due e' totalmente sterile, e che potrebbero sperare inuna gravidanza solo con i gameti di un donatore. Mentre iltribunale di Firenze nel 2012 solleva questione di legittimita'costituzionale sul divieto assoluto di revoca del consenso allaPma dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo. Capitolo a partequello sugli embrioni, che costituisce la seconda parte dellalegge: il tribunale di Firenze nel 2012 ricorre ancora allaConsulta sul divieto assoluto di ricerca clinica e sperimentalesull'embrione, mentre e' la Consulta stessa a dichiarareillegittimo uno dei passaggi piu' contestati della legge,quello che vincola la produzione di embrioni "ad un unico econtemporaneo impianto, comunque non superiore a tre". LaConsulta, nel 2009, sancisce che il trasferimento degliembrioni nell'utero debba essere effettuato senza pregiudizioper la salute della donna, aprendo di fatto alla possibilita'della crioconservazione degli embrioni stessi, in originevietata dalla legge, se il medico ritenesse che un immediatoimpianto fosse a rischio per la donna. Infine, la sentenza dioggi: non e' reato, scrive la Consulta, la "selezione degliembrioni" anche nei casi in cui questa sia "esclusivamentefinalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna diembrioni affetti da malattie genetiche trasmissibilirispondenti ai criteri di gravita'" stabiliti dalla leggesull'aborto. .