(AGI) - Roma, 20 feb. - Contratto a tutele crescenti si applicaai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopol'entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce unanuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi. Ilcomunicato diffuso da palazzo Chigi al termine del Consigliodei ministri che ha varato i decreti attuativi del Jobs actspiega nel dettaglio le modifiche introdotte. Per i lavoratoriassunti prima dell'entrata in vigore del decreto restano validele norme precedenti. - Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati informa orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro cosi'come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamentidisciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui siaaccertata "l'insussistenza del fatto materiale contestato".Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gliestremi del licenziamento per giusta causa o giustificatomotivo, ovvero i cosiddetti "licenziamenti ingiustificati",viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurataall'anzianita' di servizio e, quindi, sottratta alladiscrezionalita' del giudice. - La regola applicabile ai nuovi licenziamenti e' quelladelrisarcimento in misura pari a due mensilita' per ogni anno dianzianita' di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24mesi. - Per evitare di andare in giudizio si potra' fare ricorsoalla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questocaso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizionefiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno diservizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciottomensilita'. Con l'accettazione il lavoratore rinuncia allacausa. - Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che,in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta,si applica sempre il regime dell'indennizzo monetario che valeper gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24mensilita'). - Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casidi licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in formaorale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati e'prevista un'indennita' crescente di una mensilita' per anno diservizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilita'. - La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed aipartiti politici. (AGI)