(AGI) - Roma, 12 apr. - L'estradizione e' un meccanismo dicooperazione giudiziaria internazionale che si concretizzanella consegna di una persona da uno Stato, nel cui territoriosi trova, a un altro che ne abbia fatto domanda affinche' lapersona possa essere sottoposta a giudizio (cosiddetta"estradizione processuale") o all'esecuzione a suo carico diuna sentenza di condanna o ad altro provvedimento restrittivodella liberta' personale (cosiddetta "estradizione esecutiva").
L'istituto e' previsto anche dalla Costituzione ed e'disciplinato dalla legge italiana e dalle convenzioniinternazionali. L'estradizione e' "attiva" (dall'estero), quando e'l'Italia a presentare domanda a un altro Paese, e "passiva"(per l'estero), quando e' un altro Paese a farne domandaall'Italia.
L'estradizione attiva, come nel caso Dell'Utri, e' regolatadagli articoli 720-722 del Codice di procedura penale. E' ilguardasigilli il "ministro competente (articolo 720) adomandare ad uno Stato estero l'estradizione di un imputato odi un condannato nei cui confronti debba essere eseguito unprovvedimento restrittivo della liberta' personale": puo' farlosia "su richiesta del procuratore generale presso la Corted'appello nel cui distretto si procede o e' stata pronunciatala sentenza di condanna" sia "di propria iniziativa".
Ed e'sempre il ministro a decidere "in ordine all'accettazione dellecondizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concederel'estradizione, purche' non contrastanti con i principigiuridici fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano" (inquesti casi si parla di estradizione "condizionata"). In ogni caso, la persona estradata (articolo 721) non puo'essere sottoposta a restrizioni della liberta' personale inesecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettataad altra misura restrittiva della liberta' personale per unfatto anteriore alla consegna diverso da quello per il qualel'estradizione e' stata concessa". (AGI)