Privacy e dati personali. Cosa cambierà con le regole europee
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Privacy e dati personali. Cosa cambierà con le regole europee
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L'iter europeo, dalla presentazione della proposta all'entrata in vigore

  • un Regolamento, volto a disciplinare i trattamenti di dati personali sia nel settore privato sia nel settore pubblico
  • una Direttiva destinata invece alla regolamentazione dei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, nonché all'esecuzione delle sanzioni penali

Le principali novità, dal diritto all'oblio alla portabilità dei dati

  • Il diritto all'oblio - si potrà ottenere la cancellazione dei propri dati personali, anche on line, da parte del titolare del trattamento qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento
    • se i dati sono trattati solo sulla base del consenso
    • se i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti
    • se i dati sono trattati illecitamente
    • se l’interessato si oppone legittimamente al loro trattamento.
  • ​Il diritto alla portabilità» dei propri dati personali - Se finora l'uso era pressoché limitato alle compagnie telefoniche, ora riguarda tutti i titolari di trattamento dati, compresi i provider internet. Un esempio, si potrà cambiare il provider di posta elettronica senza perdere i contatti e i messaggi salvati. Ci saranno però alcune eccezioni che non consentono l'esercizio del diritto: in particolare, quando si tratta di dati contenuti in archivi di interesse pubblico, come ad esempio le anagrafi.
  • Vietato il trasferimento ​di dati personali verso Paesi situati al di fuori dell’Ue - La regola vale anche nei casi di organizzazioni internazionali che non rispondono a standard adeguati in materia di tutela dei dati, rispetto ai quali sono previsti criteri di valutazione più stringenti. In assenza di garanzie contrattuali o riconoscimenti di adeguatezza, i dati potranno essere trasferiti solo con il consenso esplicito dell’interessato, oppure qualora ricorrano particolari condizioni. Il trasferimento o la comunicazione di dati personali di un cittadino dell’Ue ad autorità giudiziarie o amministrative di Paesi terzi potranno avvenire solo sulla base di accordi internazionali di mutua assistenza giudiziaria o attraverso strumenti analoghi.
  • Non solo più responsabilità, anche semplificazioni per imprese ed enti - Il Regolamento promuove la responsabilizzazione dei titolari del trattamento e l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati.
    • Un approccio promosso fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento, in modo da adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche
    • In compenso, scompaiono alcuni oneri amministrativi come l’obbligo di notificare particolari trattamenti, oppure di sottoporre a verifica preliminare dell’Autorità i trattamenti considerati "a rischio"
  • Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) - E' la nuova figura introdotta dal Regolamento, che ha l'incarico di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti. Sarà il referente, una sorta di presidio per la privacy in ogni struttura amministrativa.

Il video dell'Autorità Garante per celebrare i vent'anni di privacy in Italia

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