AGI - Oggi sono state rese note le motivazioni della sentenza d'appello bis emessa dal Tribunale di Perugia sulla tragedia dell'hotel di Rigopiano, a Farindola (Pescara), travolto da una valanga che provocò 29 morti. "L'assenza della Carta di localizzazione probabile delle valanghe (Clpv) si pone come antecedente causale certo delle conseguenze disastrose della valanga, non già per aver cagionato il distacco della valanga (che resta un evento naturale non imputabile di per sé ad alcuno), ma per aver precluso - anche agli altri soggetti istituzionali aventi poteri di intervento in materia di Protezione Civile - ogni possibilità di impedire che il distacco e lo scorrimento della imponente massa nevosa sul versante declive della montagna andasse a provocare la distruzione della struttura alberghiera e la morte di molti di coloro che in quel momento si trovavano all'interno della stessa".
Le condanne e le assoluzioni
Lo scorso 11 febbraio, la Corte d'appello di Perugia aveva condannato a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci (deceduto il 2 luglio). Erano stati invece assolti l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, l'ex tecnico comunale Colangeli e i tre dirigenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera.
Era giunta la prescrizione, invece, per gli ex dirigenti della provincia Di Blasio e D'Incecco."Nell'ambito della Protezione Civile - scrive la Corte d'appello di Perugia - la Suprema Corte, per non incorrere nell'equivoco che aveva viziato il ragionamento della Corte di Appello di L'Aquila, ha ritenuto utile innanzi tutto differenziare i concetti di 'pericolo' e di 'rischio', che non possono essere considerati interscambiabili. Il 'pericolo' si riferisce all'evento naturale in sé, mentre il 'rischio' è il riverbero che il pericolo è suscettibile di avere su persone e cose. Il pericolo mantiene quindi una prevalente dimensione naturalistica, mentre il rischio è connesso a decisioni umane ed è pertanto tendenzialmente contenibile".
I giudici di Perugia: "Turbina spazzaneve fuori uso dal 6 gennaio"
Nelle motivazioni della sentenza d'appello bis, i giudici perugini hanno aggiunto: "È il mancato preventivo monitoraggio della disponibilità di mezzi adeguati ad assicurare la viabilità della SP8 in periodo invernale, in cui l'ingombro creato dalla neve costituiva un'evenienza tutt'altro che improbabile, che costituisce, per gli imputati del 'blocco Provincia', la cautela violata, fondante la tipicità oggettiva colposa per i delitti di omicidio e lesioni".
"Risulta dimostrato in atti - scrive la Corte d'Appello - che al tratto Mirri-Rigopiano della SP8 era stata assegnata dalla Provincia una turbina Unimog" che però "era fuori uso almeno dal 6 gennaio. In un periodo dell'anno in cui sono assai probabili, nelle zone montane, precipitazioni nevose intense, i responsabili della viabilità provinciale non si erano resi conto della gravità di tale inconveniente, e non avevano tenuto conto dei tempi necessari per la riparazione (almeno 20/30 giorni, come subito rappresentato presso l'officina ove il mezzo era stato ricoverato), che di per sé avrebbero consigliato di predisporre tutti gli strumenti disponibili per sostituire tempestivamente il mezzo in questione". "L'avaria - si legge ancora - si era verificata quando la stagione era ancora pienamente invernale e le nevicate, anche intense, senz'altro probabili in territori montani come quello di interesse. Altrettanto probabile, in un siffatto contesto, era da considerare il distacco di slavine, ancorché di dimensioni ben più modeste di quella originatasi il 18 gennaio".
Nessuna responsabilità del sindaco e dei dipendenti comunali
Riguardo il ruolo dell'allora primo cittadino di Farindola, la Corte d'appello di Perugia ha sottolineato: "Per gli imputati 'comunali', e segnatamente per il sindaco Ilario Lacchetta, il comportamento alternativo lecito, per la parte riferita ai poteri di intervento previsti dalla legge regionale 47 del 1992, non può essere considerato esigibile, in quanto correttamente esercitabile solo dopo il varo degli strumenti predittivi generali previsti dalla stessa legge 47, a partire dalla Clpv (carta localizzazione probabili valanghe). Solo a fronte di chiara delimitazione delle zone qualificate a rischio valanghivo, nell'ambito delle stesse, il sindaco potrebbe emettere, in caso di emergenze meteorologiche suscettibili di aggravare tale rischio, ordinanze di sgombero delle strutture operanti al loro interno, inibendo temporaneamente l'accesso alle stesse".
Rigopiano non riconosciuto come sito valanghivo
Secondo la Corte d'appello perugina, quindi, "deve essere esclusa sia in capo al sindaco Ilario Lacchetta che al responsabile dell'Ufficio Tecnico Enrico Colangeli, la configurabilità dell'elemento soggettivo colposo, limitatamente alle condotte in relazione alle quali era stata precedentemente affermata la loro responsabilità, con conseguente necessità di mandare assolti entrambi con la formula di cui al dispositivo". I magistrati infine hanno ribadito che "la prevenzione adeguata a garantire al meglio l'incolumità delle persone avrebbe dovuto essere attuata non al momento della verificazione dell'evento né nell'imminenza dell'accadimento, ma avrebbe dovuto precedere di molto lo stesso e consistere nell'identificazione in primis di Rigopiano come sito valanghivo. Da tale classificazione sarebbe derivato, sulla scorta della normativa all'epoca vigente, la possibilità di vietare, limitare o comunque disciplinare l'accesso al sito".