AGI - La Cassazione 'apre' ai patti prematrimoniali per regolamentare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di fallimento delle nozze.
Con un'ordinanza depositata nelle scorse settimane, la prima sezione civile della Suprema Corte ha confermato quanto stabilito dai giudici d'appello di Brescia sulla validità di una scrittura privata che una coppia, anni prima della separazione, aveva sottoscritto.
"Non c'è nessuna norma imperativa - scrive la Corte nell'ordinanza - che impedisca ai coniugi prima o durante il matrimonio, di riconoscere l'esistenza di un debito verso l'altro e di subordinarne la restituzione all'evento, futuro ed incerto, della separazione coniugale".
Validità degli accordi patrimoniali tra coniugi in caso di divorzio
Nel caso in esame, sia il tribunale di Mantova che, poi, la Corte d'appello di Brescia, avevano riconosciuto come valida ed efficace la scrittura privata con cui la coppia aveva stabilito che il marito sarebbe stato, in caso di fallimento del matrimonio, debitore nei confronti della moglie di una somma pari a 146mila euro, riconoscendole così il contributo fornito al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo per la ristrutturazione dell'appartamento che era intestato solo a lui. A rivolgersi ai giudici era stato proprio l'ex marito, chiedendo di dichiarare nulla quella scrittura privata "per contrarietà all'ordine pubblico e a norme imperative di legge", quali gli articoli 143 e 160 del codice civile, relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi. A tale richiesta si era opposta la signora, alla quale, invece, i giudici hanno dato ragione.
La decisione della corte d'appello di Brescia
In appello, la Corte bresciana aveva sostenuto che "secondo la giurisprudenza di legittimità, sono pienamente validi gli accordi tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, individuando in tale evento una mera condizione sospensiva apposta al contratto, poiché sono espressione della loro autonomia negoziale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela".
La conferma della Cassazione
La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici del merito, rigettando così il ricorso dell'uomo, e citando alcune delle sue precedenti sentenze, ha osservato che "si discute della validità dei patti tra coniugi, in previsione della crisi familiare, volti a stabilire in che modo debbano essere regolati i loro rapporti personali e patrimoniali nel momento in cui dovesse sopravvivere una crisi matrimoniale. È stata via via valorizzata l'autonomia negoziale privata dei coniugi, anche nella fase patologica della crisi". E ancora: secondo i giudici del 'Palazzaccio', la scrittura privata in questione "risulta perfettamente lecita, perché prevede un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell'apporto finanziario della stessa per il restauro dell'immobile di proprietà del marito e per l'acquisto del mobilio e di beni mobili registrati, ma riconosce anche al marito un'imbarcazione, un motociclo, l'arredamento della casa familiare, nonché una somma di denaro, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibrato, l'assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento della comunione legale".
La non riconoscibilità degli accordi in Italia
Nel sistema legale italiano, diversamente da quanto accade nei paesi anglosassoni e in molti altri stati europei, gli accordi prematrimoniali non hanno un riconoscimento ufficiale e sono considerati nulli.
La ragione principale risiede nel principio che i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio, come ad esempio l'obbligo di mantenimento, non sono disponibili e non possono essere regolati privatamente prima che il matrimonio stesso abbia inizio.
La legge italiana tutela la famiglia come istituzione di interesse pubblico, e non come un semplice rapporto contrattuale.