Antitrust: ok della Commissione Ue agli impegni di AirFrance/KLM, Alitalia e Delta (Skyteam) su tre rottetransatlanticheLa Commissione europea ha adottato una decisione che rendegiuridicamente obbligatori gli impegni proposti da AirFrance/KLM, Alitalia e Delta, membri di SkyTeam airlinealliance, allo scopo di ridurre gli ostacoli all'ingresso sulmercato o all'espansione relativi a tre rotte transatlantiche.La Commissione temeva che la collaborazione tra questecompagnie aeree potesse danneggiare la concorrenza, a scapitodi tutti i passeggeri sulle rotte Amsterdam-New York e Roma-NewYork e dei passeggeri premium sulla rotta Parigi-New York, inviolazione delle norme antitrust dell'UE.Dopo la verifica di mercato degli impegni proposti da AirFrance/KLM, Alitalia e Delta, la Commissione ritiene che, nellaloro versione definitiva, tali impegni rappresentino unarisposta adeguata alle sue preoccupazioni ed ha pertanto decisodi renderli giuridicamente obbligatori per le suddettecompagnie aeree per un periodo di dieci anni.Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per laConcorrenza, ha dichiarato: "Le compagnie aeree possonocollaborare per espandere la propria rete se ciò contribuisce arenderle più efficienti e consente loro di offrire un migliorservizio ai passeggeri. Con la decisione odierna vogliogarantire che i passeggeri in volo da Parigi, Amsterdam o Romaverso New York continuino a beneficiare di prezzi e sceltecompetitivi. Abbiamo così concluso il nostro riesame delle treprincipali alleanze mondiali tra compagnie aeree e abbiamocompiuto un altro passo avanti verso il raggiungimento di unlivello di effettiva parità di condizioni nei mercatitransatlantici dell'aviazione."Nel 2009 e nel 2010, Air France/KLM, Alitalia e Delta - membridi SkyTeam airline alliance - hanno firmato accordi percostituire un'impresa comune (joint venture) transatlantica. LaCommissione temeva che tale articolata collaborazione tra leparti, che prevedeva una compartecipazione agli utili e unagestione comune degli orari, della tariffazione e dellecapacità, potesse tradursi in un aumento dei prezzi sulla rottaParigi-New York (per i passeggeri premium) e sulle rotteAmsterdam-New York e Roma-New York (per i passeggeri premium enon premium). Inoltre, a causa dei notevoli ostacoliall'ingresso e all'espansione in tale mercato, i concorrentinuovi ed esistenti non sarebbero stati in grado di sfidare lacapacità dell'impresa comune di stabilire e mantenere i prezzial di sopra del livello che esisterebbe in un mercatoconcorrenziale (in altri termini, il loro "potere di mercato").Per rispondere a queste preoccupazioni, le società hannocongiuntamente proposto una serie di impegni per consentirealle compagnie aeree concorrenti di cominciare ad operare o diestendere la loro offerta attuale sulle rotte in questione,riducendo gli ostacoli all'ingresso o all'espansione.Nell'ottobre 2014, la Commissione ha consultato le partiinteressate in merito a tali impegni. Alla luce dei risultatidell'indagine di mercato, le parti hanno fornito alcunichiarimenti in merito agli impegni iniziali e proposto alcunemodifiche.Ai sensi gli impegni definitivi, le parti:- renderanno disponibili bande orarie di atterraggio e didecollo negli aeroporti di Amsterdam, Roma e/o New York sullerotte Amsterdam-New York e Roma-New York;- concluderanno accordi che consentiranno ai concorrenti dioffrire biglietti sui voli delle parti sulle tre rotte("accordi di combinabilità delle tariffe");- concluderanno accordi che agevoleranno l'accesso al trafficodi transito delle parti stesse sulle tre rotte ("accordispeciali di prorata");- forniranno accesso ai propri programmi frequent flyer sulletre rotte;- consentiranno ai passeggeri delle compagnie concorrenti chenon hanno programmi frequent flyer di accumulare e riscattaremiglia sui programmi frequent flyer delle parti stesse e- divulgheranno i dati relativi alla propria collaborazione, inmodo da agevolare la valutazione dell'impatto dell'alleanza suimercati nel corso del tempo.La Commissione ha concluso che gli impegni definitivirappresentano una risposta adeguata alle sue preoccupazioni inmateria di concorrenza e li ha resi giuridicamente obbligatoriper Air France/KLM, Alitalia e Delta. Un esperto indipendenteverificherà il rispetto delle parti di tali impegni. ContestoL'articolo 9 del regolamento antitrust dell'UE (regolamento(CE) n. 1/2003) consente alla Commissione di concludereprocedimenti antitrust rendendo gli impegni proposti da unasocietà giuridicamente obbligatori.Tali decisioni non rappresentano una conclusione sul fatto chele norme antitrust dell'UE siano o non siano state violate, mavincola giuridicamente la società al rispetto degli impegni.Nel caso in cui Air France/KLM, Alitalia o Delta dovesseroviolare gli impegni, la Commissione potrebbe imporre un'ammendail cui importo potrebbe arrivare fino al 10% del fatturatoannuo totale delle società, senza obbligo di individuare unaviolazione delle norme UE in materia di concorrenza.Un documento sulle decisioni d'impegno ai sensi dell'articolo 9è disponibile a questo indirizzo. Skyteam è una delle trealleanze mondiali tra compagnie aeree. Sotto la sua egida, lecompagnie aeree che ne sono membri concludono vari accordi dicooperazione relativi al trasporto aereo di passeggeri e merci.Nel gennaio 2012, la Commissione ha avviato un'indagine formalesull'impresa comune tra Air France/KLM, Alitalia e Delta,membri diSkyTeam airline alliance, relativa al trasporto dipasseggeri sulle rotte tra l'Europa e l'America del Nord. Nel luglio 2010, la Commissione ha accolto gli impegni deimembri dell'impresa comune in seno all'alleanza Oneworld e liha resi giuridicamente obbligatori per garantire la concorrenzasui mercati del trasporto aereo transatlantico di passeggeri. Inoltre, nel maggio 2013, essa ha accolto gli impegni deimembri dell'impresa comune in seno alla Star Alliance e li haresi giuridicamente obbligatori con lo stesso obiettivo.Ulteriori informazioni, inclusa la versione non riservata degliimpegni, saranno messe a disposizione sul sito web dellaCommissione dedicato alla concorrenza nel registro degli aiutipubblici con il numero di caso 39964, una volta che sarannorisolte eventuali questioni legate alla riservatezza.GD.