L'accompagnamento coattivo alla frontiera è "una modalità esecutiva" del respingimento differito dello straniero, che "restringe la libertà personale" e perciò "richiede di essere disciplinata in conformità all'articolo 13, terzo comma, della Costituzione". E' quindi "necessario" che il legislatore intervenga sul relativo regime giuridico. Il monito arriva dalla Corte costituzionale: con la sentenza n. 275 depositata oggi (relatore il vicepresidente Giorgio Lattanzi) sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, secondo comma, del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n.286/1998) sollevate dal Tribunale di Palermo. La norma censurata disciplina due ipotesi di respingimento, cosiddetto 'differito', dello straniero, entrambe con accompagnamento coattivo alla frontiera che, secondo il giudice rimettente, comporterebbe una restrizione della libertà personale, violando l'articolo 13 della Costituzione. Le questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza. Dunque, la Corte non è potuta entrare nel merito, anche se ha lasciato intendere che le disposizioni impugnate sono in odore di incostituzionalità. Di qui, il richiamo al legislatore a modificarle per rendere la procedura conforme alla Costituzione. "L'inammissibilità - si legge infatti nella sentenza - non può esimere la Corte dal riconoscere la necessità che il legislatore intervenga sul regime giuridico del respingimento differito con accompagnamento alla frontiera, considerando che tale modalità esecutiva restringe la libertà personale e richiede di conseguenza di essere disciplinata in conformità all'articolo 13, terzo comma, della Costituzione", secondo cui "in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto".
Oll