(AGI) - Roma, 30 gen. - "I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati" hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, "fino all'agibilita o
all'abitabilità del predetto immobile" e comunque "non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza", una sospensione delle rate dei mutui, optando tra la "sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale". E' quanto si legge nell'ordinanza della protezione civile per i territori colpiti dal ciclone Harry e visionata dall'AGI. (AGI)
Maltempo: ordinanza, sospensione mutui fino a fine emergenza
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