Ultime Notizie Online | Agenzia Giornalistica Italia | AGI

Ex Ilva: pg Cassazione, infondata inammissibilità ricorso

Cronaca

(AGI) - Taranto, 20 ott. - Secondo la Procura Generale, “la giurisprudenza richiamata dai controricorrenti (si intendono questi ultimi i cittadini di Taranto, ndr.) va nella stessa direzione. Essa esige che la prosecuzione di un’attività industriale sia accompagnata da una valutazione effettiva dei suoi effetti sulla salute della popolazione esposta e che la tutela non si arresti alla conformità formale degli atti. Ma proprio per questo non consente di sostituire quella valutazione con presunzioni tratte da prescrizioni risalenti o dall’esistenza di monitoraggi, né di prescindere, senza neppure esaminarla, dalla valutazione sanitaria compiuta nel procedimento di riesame".
    "Il divieto per l’impresa di recare danno alla salute e all’ambiente, che i cittadini traggono da Corte cost. n. 105 del 2024, presuppone che quel danno, o il pericolo di esso, sia accertato - scrive la Procura Generale - è l’accertamento che il giudice del rinvio dovrà compiere, potendo, ove ne ricorrano i presupposti, accordare la tutela inibitoria anche a prescindere dall’illegittimità dell’atto autorizzatorio”. “I cittadini - dice ancora la Procura Generale - prospettano infine un riparto dell’onere della prova per cui, fornita dal ricorrente la prova, anche indiziaria, di un pericolo grave, spetterebbe all’impresa dimostrarne l’assenza. A prescindere dalla fondatezza di tale ricostruzione, essa presuppone pur sempre che il pericolo grave sia stato dimostrato dal ricorrente; e non è stata applicata dal decreto impugnato, ma ha desunto il pericolo dalla prescrizione del 2017 e dai monitoraggi. Non vi era, dunque, alcuna regola di giudizio sull’onere della prova da censurare”. (AGI) 

AGGIORNAMENTO 09:56

(AGI) - Taranto, 20 ott. - “Le eccezioni e le deduzioni contenute nei controricorsi di Codacons e cittadini e nelle memorie di tutte le parti in lite, non inducono a modificare le conclusioni già rassegnate da questo Ufficio”. A sostenerlo, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione in merito all’ex Ilva, in vista dell’udienza odierna delle Sezioni Unite Civili chiamate a pronunciarsi sul decreto della Corte d’Appello di Milano che dispone la fermata dell’area a caldo. La Procura Generale risponde con un atto depositato ieri, visionato dall'AGI, ai controricorsi presentati da cittadini di Taranto, Regione Puglia e Codacons, nonché alle memorie depositate da Ilva, Acciaierie d’Italia, cittadini e Codacons.     
    Per la Procura Generale, “le eccezioni di inammissibilità del ricorso straordinario e di sopravvenuto difetto di interesse sono infondate. Le violazioni di legge, le censure delle quali si è chiesto l’accoglimento attengono al parametro normativo dell’accertamento, non alla valutazione delle prove. Tutti i molteplici fatti storici, pure inammissibilmente valorizzati dai controricorrenti in sede di legittimità, ove la S.C. vorrà cassare con rinvio il provvedimento impugnato, potranno essere esaminati dal giudice di merito, al quale spetterà esclusivamente di accertare in concreto la sussistenza dei pericoli gravi e rilevanti per la salute discendenti dalle emissioni dello stabilimento di Taranto”. (AGI)

ADV

AGGIORNAMENTO 09:56

(AGI) - Taranto, 20 ott. - Secondo la Procura Generale, “la giurisprudenza richiamata dai controricorrenti (si intendono questi ultimi i cittadini di Taranto, ndr.) va nella stessa direzione. Essa esige che la prosecuzione di un’attività industriale sia accompagnata da una valutazione effettiva dei suoi effetti sulla salute della popolazione esposta e che la tutela non si arresti alla conformità formale degli atti. Ma proprio per questo non consente di sostituire quella valutazione con presunzioni tratte da prescrizioni risalenti o dall’esistenza di monitoraggi, né di prescindere, senza neppure esaminarla, dalla valutazione sanitaria compiuta nel procedimento di riesame".
    "Il divieto per l’impresa di recare danno alla salute e all’ambiente, che i cittadini traggono da Corte cost. n. 105 del 2024, presuppone che quel danno, o il pericolo di esso, sia accertato - scrive la Procura Generale - è l’accertamento che il giudice del rinvio dovrà compiere, potendo, ove ne ricorrano i presupposti, accordare la tutela inibitoria anche a prescindere dall’illegittimità dell’atto autorizzatorio”. “I cittadini - dice ancora la Procura Generale - prospettano infine un riparto dell’onere della prova per cui, fornita dal ricorrente la prova, anche indiziaria, di un pericolo grave, spetterebbe all’impresa dimostrarne l’assenza. A prescindere dalla fondatezza di tale ricostruzione, essa presuppone pur sempre che il pericolo grave sia stato dimostrato dal ricorrente; e non è stata applicata dal decreto impugnato, ma ha desunto il pericolo dalla prescrizione del 2017 e dai monitoraggi. Non vi era, dunque, alcuna regola di giudizio sull’onere della prova da censurare”. (AGI) 

---- TA1/LIL | © 2026 agi
I fatti che arrivano PRIMA. Scarica l’app dallo store.