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Arrivano più 'poteri', Roma Capitale entra in Costituzione

Politica

(AGI) - Roma, 29 apr. - La riforma costituzionale su Roma Capitale, che ha incassato il primo via libera della Camera e ora passa all'esame del Senato, modifica l’articolo 114 della Costituzione inserendo Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica. In particolare, si stabiliscono le materie di competenza legislativa del nuovo ente e si prevede l’approvazione di una legge rinforzata dello Stato contenente l’ordinamento di Roma Capitale e che stabilisce forme di decentramento amministrativo determinandone i principi. Sono, altresì, attribuite condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria. Ancora, si prevede che Roma Capitale attui il decentramento amministrativo sulla base della legge statale. Infine, con una modifica introdotta in sede referente in commissione, si consente, con legge statale, l’attribuzione ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane di specifiche e ulteriori funzioni amministrative, in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il territorio dell’ente Roma Capitale, dotato di poteri legislativi in materie concorrenti e residuali, si trova all’interno della città metropolitana di Roma Capitale. Pertanto, quest’ultima si troverà ad esercitare funzioni amministrative in settori - ad esempio il trasporto pubblico locale e il commercio – per i quali nel suo territorio potrebbero risultare agenti due legislazioni diverse, quella di Roma Capitale e quella della Regione Lazio. Quindi Roma Capitale avrà una potestà legislativa concorrente nelle seguenti materie: governo del territorio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali. (AGI)

AGGIORNAMENTO 17:59

(AGI) - Roma, 29 apr. - La riforma costituzionale su Roma Capitale, che ha incassato il primo via libera della Camera e ora passa all'esame del Senato, modifica l’articolo 114 della Costituzione inserendo Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica. In particolare, si stabiliscono le materie di competenza legislativa del nuovo ente e si prevede l’approvazione di una legge rinforzata dello Stato contenente l’ordinamento di Roma Capitale e che stabilisce forme di decentramento amministrativo determinandone i principi. Sono, altresì, attribuite condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria. Ancora, si prevede che Roma Capitale attui il decentramento amministrativo sulla base della legge statale. Infine, con una modifica introdotta in sede referente in commissione, si consente, con legge statale, l’attribuzione ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane di specifiche e ulteriori funzioni amministrative, in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il territorio dell’ente Roma Capitale, dotato di poteri legislativi in materie concorrenti e residuali, si trova all’interno della città metropolitana di Roma Capitale. Pertanto, quest’ultima si troverà ad esercitare funzioni amministrative in settori - ad esempio il trasporto pubblico locale e il commercio – per i quali nel suo territorio potrebbero risultare agenti due legislazioni diverse, quella di Roma Capitale e quella della Regione Lazio. Quindi Roma Capitale avrà una potestà legislativa concorrente nelle seguenti materie: governo del territorio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali. (AGI)

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AGGIORNAMENTO 17:59

(AGI) - Roma, 29 apr. - Per quel che concerne la competenza residuale, Roma Capitale eserciterà invece potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; turismo; commercio; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; polizia amministrativa locale; organizzazione amministrativa di Roma Capitale. La potestà legislativa di Roma Capitale è equiparata a quella delle Regioni a statuto ordinario, con competenze sia in materie di legislazione concorrente (tra cui governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione delle attività culturali) sia in materie di competenza residuale (come trasporto pubblico locale, polizia amministrativa, commercio, turismo, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e organizzazione amministrativa). Sono poi previsti strumenti di coordinamento con la Regione Lazio, in particolare in relazione a possibili forme di autonomia differenziata, nonché l’applicazione a Roma Capitale delle principali disposizioni costituzionali in materia di autonomie territoriali. L’esercizio di tali funzioni legislative sarà possibile a decorrere dalle prime elezioni dell’Assemblea di Roma Capitale successive all’entrata in vigore della riforma costituzionale. Ecco come cambia nei punti principali, a seguito del ddl, l'articolo 114 della Carta: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, da Roma Capitale, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane, Roma Capitale e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. Esercita la potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; governo del territorio; commercio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale". (AGI)

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