Difesa: Tar annulla autorizzazione Regione Sicilia per Muos
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Difesa: Tar annulla autorizzazione Regione Sicilia per Muos

Difesa: Tar annulla autorizzazione Regione Sicilia per Muos

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(AGI) - Palermo, 13 feb. - Il Tar di Palermo ha annullatol'autorizzazione concessa dall'assessorato regionale alTerritorio e Ambiente per l'installazione a Niscemi(Caltanissetta) del Muos, il sistema di comunicazionisatellitari della Marina militare statunitense. Il ricorso erastato presentato dal Comune di Niscemi. I giudici amministrativi hanno tenuto conto dei rilievi deiricorrenti in quella parte in cui si fa riferimento al fattoche "mancherebbe in ogni caso l'autorizzazione paesaggistica,in quanto quella resa nel 2008 sarebbe irrimediabilmentescaduta". Inoltre sarebbe scaduto anche il nulla osta,rilasciato dall'Azienda regionale Foreste demaniali, del 10aprile 2008. Sarebbe violata anche la normativa che prevede unaconferenza di servizi. Ma c'e' anche un altro elemento di cuisi fa cenno nella sentenza del Tar: "Mancano indaginipreliminari circa le interferenze del Muos rispetto allanavigazione aerea relativa all'aeroporto di Comiso e studi inmateria di tutela della salute dalle esposizionielettromagnetiche e di tutela ambientale". Il Comune ma anchele associazioni ambientaliste, rammentano i giudici, avevanoinvocato poi il principio comunitario di precauzione,"ritenendo cosi' di dover prevenire pregiudizi all'integrita'dei siti protetti dovuti ai progetti previsti". "Fortementeindicativo", rilevano i magistrati, e' "il rilievo, presentesia nella delibera di Giunta che negli atti dirigenziali direvoca, circa la mancanza di studi di tutela della salute dalleesposizioni elettromagnetiche e in materia ambientale: postoche l'atto principale revocato e' proprio la valutazioned'incidenza ambientale su cui poggiava l'autorizzazioneall'installazione, una tale asserzione - si ripete, mancanza distudi inerenti la salute e l'ambiente - riflette un radicalevizio di legittimita' dell'originario provvedimento, sub speciedi difetto d'istruttoria, e non gia' una nuova valutazionedell'interesse pubblico, che potrebbe ovviamente operarsi soloin presenza di dati istruttori completi". Cio' che si e'accertato e che ha condotto a porre nel nulla gli attiautorizzativi di cui si discute risulta essere stata alloraesclusivamente una "mancanza" originaria di idonea attivita'istruttoria, "che ha resi, quindi, non ex post inopportuni, main radice illegittimi i due atti". Mancanza che - vienesottolineato - ha condotto il dirigente Arta a reputare gliatti autorizzativi pure anticomunitari, siccome contrari alprincipio di precauzione, e, quindi, "pure per questa ragioneillegittimi e come tali evidentemente meritevoli diannullamento d'ufficio". Non e' rienuto, infine, menoimportante rilevare che a fondamento degli interventi inautotutela "sono poste le medesime carenze denunciate dalComune di Niscemi nel proprio ricorso, cui la stessa Regione haaderito, sottolineando espressamente che erano state ravvisatedelle carenze istruttorie negli atti autorizzativi del 2011,preannunciando la necessita' di un intervento in autotutela". Da quanto complessivamente rilevato dalla prima sezione delTar per la Sicilia, deriva, secondo i giudici amministrativi,per un verso, che i lavori comunque compiuti, dopol'annullamento d'ufficio con effetto retroattivo dei relativiatti autorizzativi, "avevano perso il loro titololegittimante", sicche' la revoca che si e' disposta in data 24luglio 2013, "senza la riedizione del procedimento, non potevaavere alcun effetto ripristinatorio e di riviviscenza delleautorizzazioni rilasciate nel 2011 ormai definitamene eliminatedal mondo giuridico". E cio' sia perche' "l'acclarato vizio didifetto di istruttoria non poteva essere sanato ex postattraverso provvedimenti di secondo grado", sia comunque permancanza, quanto meno, di una valida autorizzazionepaesaggistica, ormai scaduta per decorso del periodoquinquennale. Peraltro, l'ente gestore della riserva "devetenere conto della nuova zonizzazione dell'area nell'ambitodella riserva naturale orientata" (con decreto del 30 dicembre2009 in gazzetta ufficiale del 26 marzo 2010, l'area e' stata,infatti, classificata in zona A); l'autorizzazionepaesaggistica deve seguire la speciale disciplina comesegnalato incidentalmente nel ricorso del Movimento No Muos,trattandosi di opere destinate alla difesa militare. In ognicaso, la 'Vinca', procedimento valutativo di caratterepreventivo al quale va sottoposto ogni interventopianificatorio o progettuale che interessi il territorio deisiti della Rete Natura 2000, quali Siti di importanzavomunitaria e Zone di protezione speciale, deve essere"preliminare rispetto a qualsiasi procedimento autorizzatorio oconcessorio". Anche in riferimento alla "revoca delle revoche",all'atto della Regione che aveva annullato le revocheprecedenti in forza dello studio condotto dall'Iss che ritenevarispettati i limiti della legislazione italiana in materia diprotezione della salute umana dai campi elettromagnetici,sussistono per il Tar, "i dedotti vizi di contraddittorieta'fra atti, erroneita' dei presupposti e difetto di motivazione".Con mper di piu', "l'inadeguatezza di siffatto studio asuperare le carenze rilevate dall'assessorato, e ancor primadalla giunta regionale, emerge anche sul piano contenutistico.Lo studio dell'Iss costituisce un documento non condiviso datutti i professionisti che hanno composto il gruppo di lavoro e- fatto ancor piu' significativo - risulta non condivisoproprio dai componenti designati dalla Regione siciliana, MarioPalermo e Massimo Zucchetti", secondo cui, "non sarebbe stataben indagata nello studio ISS neppure la reale dimensione delrischio alla salute". (AGI).
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