Jobs act: addio co. co.pro., congedo parentale fino 12 anni figli
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Jobs act: addio co. co.pro., congedo parentale fino 12 anni figli

Jobs act: addio co. co.pro., congedo parentale fino 12 anni figli

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(AGI) - Roma, 11 giu. - Vanno in soffitta i co.co.pro. Uno deidecreti attuativi del Jobs Act prevede infatti che i contrattidi collaborazione a progetto non potranno piu' esserne attivati(quelli gia' in essere potranno proseguire fino alla loroscadenza). Comunque, spiega il comunicato del Consiglio deiMinistri, a partire dal 1. gennaio 2016, ai rapporti dicollaborazione personali che si concretizzino in prestazioni dilavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavorosaranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restanosalve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi,stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'rappresentative sul piano nazionale, che prevedono disciplinespecifiche relative al trattamento economico e normativo inragione delle particolari esigenze produttive ed organizzativedel relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. xxxx Jobs act: estese tutele ammortizzatori a 1,4 mlnlavorator---- Obiettivo del Governo e' quello di espanderele tutele del lavoro subordinato: per questo, dal 1. gennaio2016, scattera' un meccanismo di stabilizzazione deicollaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestatoattivita' lavorativa a favore dell'impresa. Altre novita'riguardano alcune tipologie di contratto come il part-time: ildatore di lavoro potra' chiedere al lavoratore un impegnomaggiore (non superiore al 25% delle ore lavorate settimanali,con il diritto del lavoratore ad una maggiorazioneonnicomprensiva della retribuzione pari al 25 per cento per leore di cui e' variata la collocazione o prestate in aumento.Viene previsto che il lavoratore puo' essere assegnato aqualunque mansione del livello di inquadramento, cosi' com'e'previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblicaamministrazione purche' rientranti nella medesima categoria enon piu' soltanto a mansioni "equivalenti", a mansioni, cioe',che implicano l'utilizzo della medesima professionalita'. Inpresenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazioneaziendale e negli altri casi individuati dai contratticollettivi l'impresa potra' modificare le mansioni di unlavoratore fino ad un livello, senza modificare il suotrattamento economico (salvo trattamenti accessori legati allaspecifica modalita' di svolgimento del lavoro). Viene altresi'prevista la possibilita' di accordi individuali, "in sedeprotetta", tra datore di lavoro e lavoratore che possanoprevedere la modifica anche del livello di inquadramento edella retribuzione. Vengono confermati il contratto a tempodeterminato, il contratto di somministrazione (fissando illimite del 20% all'utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti'fissi'), il contratto a chiamata, il lavoro accessorio(elevando il tetto dell'importo per il lavoratore fino a 7.000euro e introducendo la tracciabilita'), l'apprendistato(introducendo un sistema per il quale il conseguimento deititoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione eformazione e del livello terziario, potra' avvenire ancheattraverso l'apprendimento presso l'impresa) e il part-time.Per quest'ultima tipologia, il datore di lavoro puo' chiedereal lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare seppur inmisura non superiore al 25 per cento delle ore di lavorosettimanali concordate. Viene inoltre prevista la possibilita',per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time incaso di necessita' di cura connesse a malattie gravi o inalternativa alla fruizione del congedo parentale. In arrivonovita' anche in tema di congedi parentali. Tra i decreti deljobs act, il Governo ha previsto un'estensione massimadell'arco temporale di fruibilita' del congedo parentale dagliattuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmenteretribuito (30%) - si legge nel comunicato del Consiglio deiMinistri - viene portato dai 3 anni di eta' a 6 anni; per lefamiglie meno abbienti tale beneficio puo' arrivare sino ad 8anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi diadozione o di affidamento. xxxx Il lavoratore potra' regalare un giorno di ferie --- In materia di congedi di paternita', viene estesa a tutte lecategorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratoridipendenti, la possibilita' di usufruire del congedo da partedel padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata afruirne per motivi naturali o contingenti. Sono inoltre stateintrodotte norme volte a tutelare la genitorialita' in caso diadozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele gia'previste per i genitori naturali. Importante l'estensionedell'istituto della automaticita' delle prestazioni (ovverol'erogazione dell'indennita' di maternita' anche in caso dimancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratorie alle lavoratrici iscritti alla gestione separata non iscrittiad altre forme obbligatorie. .
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