Jobs act: minLavoro, controlli a distanza in linea con norme
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Jobs act: minLavoro, controlli a distanza in linea con norme

Jobs act: minLavoro, controlli a distanza in linea con norme

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(AGI) - Roma, 18 giu. - La norma sui controlli a distanzacontenuto nel decreto attuativo del Jobs act "non 'liberalizza'i controlli sui lavoratori ed e' in linea con le indicazioniche il Garante della Privacy. E' quanto sottolinea il ministerodel Lavoro in una nota in cui precisa che la norma "si limita afare chiarezza circa il concetto di 'strumenti di controllo adistanza' ed i limiti di utilizzabilita' dei dati raccoltiattraverso questi strumenti, in linea con le indicazioni che ilGarante della Privacy ha fornito negli ultimi anni e, inparticolare, con le linee guida del 2007 sull'utilizzo dellaposta elettronica e di internet". "La norma sugli impiantiaudiovisivi e gli altri strumenti di controllo contenuta nelloschema di decreto legislativo in tema di semplificazioni -spiega il ministero - adegua la normativa contenuta nell'art.4dello Statuto dei lavoratori, risalente al 1970, alleinnovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute". "Come gia'la norma originaria dello Statuto - prosegue la nota - anchequesta nuova disposizione prevede che gli strumenti dicontrollo a distanza, dai quali derivi anche la possibilita' dicontrollo dei lavoratori, possono essere installatiesclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per lasicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;ed esclusivamente previo accordo sindacale o, in assenza,previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro odel Ministero. La modifica all'articolo 4 dello Statutochiarisce, poi, che non possono essere considerati 'strumentidi controllo a distanza' gli strumenti che vengono assegnati allavoratore 'per rendere la prestazione lavorativa' (una voltasi sarebbero chiamati gli 'attrezzi di lavoro'), come pc,tablet e cellulari. In tal modo, viene fugato ogni dubbio -perquanto teorico- circa la necessita' del previo accordosindacale anche per la consegna di tali strumenti.L'espressione 'per rendere la prestazione lavorativa' comportache l'accordo o l'autorizzazione non servono se, e nella misurain cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che 'serve'al lavoratore per adempiere la prestazione: cio' significa che,nel momento in cui tale strumento viene modificato (ad esempio,con l'aggiunta di appositi software di localizzazione ofiltraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriescedall'ambito della disposizione: in tal caso, infatti, dastrumento che 'serve' al lavoratore per rendere la prestazioneil pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servonoal datore per controllarne la prestazione. Con la conseguenzache queste 'modifiche' possono avvenire solo alle condizioniricordate sopra: la ricorrenza di particolari esigenze,l'accordo sindacale o l'autorizzazione". "Percio', e' beneribadirlo - conclude il ministero - non si autorizza nessuncontrollo a distanza; piuttosto, si chiariscono solo lemodalita' per l'utilizzo degli strumenti tecnologici impiegatiper la prestazione lavorativa ed i limiti di utilizzabilita'dei dati raccolti con questi strumenti. Il nuovo articolo 4,peraltro, rafforza e tutela ancor meglio rispetto al passato laposizione del lavoratore, imponendo che al lavoratore vengadata adeguata informazione circa l'esistenza e le modalita'd'uso delle apparecchiature di controllo (anche quelle, dunque,installate con l'accordo sindacale o l'autorizzazione della DTLo del Ministero); e, per quanto piu' specificamente riguardagli strumenti di lavoro, che venga data al lavoratore adeguatainformazione circa le modalita' di effettuazione dei controlli,che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto conquanto previsto dal Codice privacy. Qualora il lavoratore nonsia adeguatamente informato dell'esistenza e delle modalita'd'uso delle apparecchiature di controllo e delle modalita' dieffettuazione dei controlli dal nuovo articolo 4 discende che idati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno afini disciplinari". (AGI).
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