D: Un'azienda cinese ha venduto materiale sportivo esportato in Italia. L'azienda italiana non vuole pagare quella cinese, mia cliente: come posso fare x recuperare il credito.
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D: Un'azienda cinese ha venduto materiale sportivo esportato in Italia. L'azienda italiana non vuole pagare quella cinese, mia cliente: come posso fare x recuperare il credito.

D: Un'azienda cinese ha venduto materiale sportivo esportato in Italia. L'azienda italiana non vuole pagare quella cinese, mia cliente: come posso fare x recuperare il credito.

di lettura
R: Al fine di individuare la modalità attraverso la quale sia possibile recuperare il credito vantato dalla società cinese Sua cliente, sarà necessario prendere visione della documentazione relativa alla transazione commerciale (i.e. contratto di fornitura, ordini d'acquisto, fatture, scambio di corrispondenza, etc.) sulla base della quale è possibile identificare se le parti hanno già indicato la legge applicabile e la giurisidizione per la risoluzione delle controversie.
Per quanto concerne il Suo secondo quesito, in mancanza di accordo tra le parti relativo alla legge applicabile e alla risoluzione delle controversie, è necessario distinguere tra la legge applicabile al contratto ed il foro competente a conoscere la domanda giudiziale. La prima trova risposta nella Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci, ratificata sia dalla Repubblica Popolare Cinese che dall'Italia, la quale stabilisce che in assenza di legge prescelta dalle parti, si deve fare ricorso alle norme di diritto internazionale privato dei singoli ordinamenti nazionali degli Stati-parte della convenzione per determinare i criteri di risoluzione dei conflitti di legge in essa non disciplinati (art.7, comma 2). Per quanto concerne la giurisdizione, ovvero il foro competente a conoscere la lite, si applicano le norme di diritto internazionale privato dei due Stati.
Infine per quanto riguarda la Sua domanda relativa alla efficacia delle sentenze emesse dal giudice civile cinese in Italia, l'articolo 20 del Trattato Italia Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile del 20 maggio 1991 (entrato in vigore il 1 gennaio 1995) sancisce il riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, mentre l'articolo 21 stabilisce i limiti al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze che per Sua convenienza elenchiamo qui di seguito:
1) incompetenza dell'autorità giudiziaria
2) sentenza sia passata in giudicato
3) tutela delle parti
4) ne bis in idem sostanziale
5) litispendenza
6) no contrarietà ai principi essenziali
Sembra utile sottolineare inoltre, come sia piuttosto compelsso e difficile nella pratica ottenere il riconoscimento delle sentenze straniere presso il giudice ordinario cinese.
Come potrà vedere, sono necessari ulteriori approfondimenti rispetto ai quali Le confermiamo già da ora la nostra disponibilità, previo conferimento di relativo mandato professionale
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