Bollette luce e gas, si puo' pagare a rate
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Bollette luce e gas, si puo' pagare a rate

Bollette luce e gas, si puo' pagare a rate

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(AGI) - Roma, 5 giu. - Possibilita' di richiedere larateizzazione delle bollette di elettricita' e gas anche dopola scadenza di pagamento, con un allungamento dei tempi adisposizione, e rafforzamento delle garanzie per i clienti nonregolari nei pagamenti in caso di costituzione in mora. Sono leprincipali novita' in tema di morosita' approvatedall'Autorita' per l'energia (con delibera 258/2015/R/com). Inparticolare, per i clienti serviti nei regimi di tutela, larichiesta per ottenere il pagamento a rate ora potra' essereeffettuata anche entro i 10 giorni successivi al terminefissato per il pagamento della fattura (finora la domanda nonpoteva essere inviata dopo la scadenza), cioe' entro 30 giornidalla sua emissione, invece dei 20 attuali. Inoltre, a tuteladei consumatori, la comunicazione di messa in mora sara'obbligatoria per tutte le fatture per le quali non risultino ipagamenti, anche per quelle scadute nel periodo in cui e' gia'in corso una precedente procedura di mora, altrimenti ilvenditore non potra' richiedere la sospensione della fornitura. Per i servizi di tutela elettricita' e gas - spiegal'Autorita' - viene quindi garantito piu' tempo per richiederela rateizzazione, che deve essere obbligatoriamente offerta alcliente ad esempio in alcuni casi di fatturazione a conguaglioo di addebito di consumi non registrati dal contatore permalfunzionamento non imputabile al cliente. Vengono poi reseomogenee le disposizioni sulla rateizzazione nei due settori.In generale le regole sulla procedura di messa in mora hannol'obiettivo di evitare la sospensione della fornitura permorosita' qualora il cliente non abbia ricevuto lacomunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento, conriferimento a ciascuna fattura non pagata. Prima di richiederela sospensione per morosita' in caso di conguagli o di importianomali, il venditore deve comunque rispondere ai reclamiscritti dei clienti. Per garantire che le risposte in caso dicontestazione degli importi siano pienamente esaustive circa lacorrettezza della fatturazione, con un lavoro congiunto con leAssociazioni dei consumatori e degli operatori, verrannodefiniti nuovi obblighi in tema di contenuti minimi dellestesse risposte. In caso di mancato rispetto delle regole -prosegue la nota dell'Autorita' - sono previsti indennizziautomatici per il cliente: 30 euro se la fornitura vienesospesa per morosita' nonostante il mancato invio dellacomunicazione di costituzione in mora per raccomandata; 20 eurose la fornitura viene sospesa per morosita' e il venditore, puravendo inviato la raccomandata, non ha rispettato letempistiche previste. In questi casi inoltre non puo' essererichiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo per lasospensione o riattivazione della fornitura. Inoltre, sempre intema di tutele e trasparenza, dal 1° settembre il venditore,anche se si avvale di un altro operatore per i rapporti coldistributore, sara' obbligato a integrare il contratto connuove previsioni a tutela del cliente e della continuita' delservizio2. Nei casi di clienti con morosita' reiterata, se nonhanno diritto al bonus sociale, si potra' invece prevedere lapossibilita' di un incremento del deposito cauzionale, con unariduzione dei tempi obbligatori per il pagamento delle bollettedalla costituzione in mora (10 giorni circa rispetto ai 20previsti per tutti). Vengono infine riviste le procedure diswitching, con la riduzione dei tempi per il gas (quest'ultimedal gennaio 2016) e allineate le tempistiche tra switchingordinario e quello 'con riserva'3, prevedendo che in questosecondo caso aumentino le informazioni a disposizione alvenditore entrante. L'Autorita' ha deciso di rinviare ad unsuccessivo provvedimento la definizione della nuova disciplinadel sistema indennitario, per il quale si prevede l'estensioneanche al settore gas, mentre si rinvia ad ulterioriapprofondimenti ogni scelta sull'eventuale creazione o meno diun elenco morosi. Per quanto riguarda il rapporto tra gli operatori -prosegue il comunicato - sono stati definiti in modo piu'puntuale diritti e doveri di venditori e distributori durantetutte le fasi di richiesta di sospensione della fornitura permorosita'. Tra i principali interventi, la previsione di unadisciplina per incentivare maggiormente l'impresa didistribuzione a una gestione efficiente delle proprie attivita'relative alla sospensione della fornitura, con l'introduzionedi specifici indennizzi e con l'obbligo per l'impresa didistribuzione di sospendere la fatturazione o di stornare lefatture gia' emesse se in ritardo rispetto ai tempi previstiper la sospensione o interruzione della fornitura permorosita'. A seguito dell'intervento di sospensione ointerruzione al distributore e' dovuta solo la meta' degliimporti relativi all'erogazione del servizio di trasporto conriferimento al periodo compreso tra il termine previsto dallaregolazione e l'intervento stesso. Con successivi provvedimentil'Autorita' provvedera' ad avviare un monitoraggio deglioperatori sulle prestazioni previste dalla regolazione in temadi sospensione delle forniture. (AGI).
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