Sono state pubblicate le "linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili" della Conferenza episcopale italiana e della Conferenza italiana dei Superiori Maggiori, approvate nel corso dei lavori dell'ultima assemblea generale della Cei, del 20-23 maggio scorsi. La principale novità sta nell'obbligo "morale" di denuncia alle autorità civili. Prevista anche una maggiore selezione del clero.
Nel documento si sottolinea come non si possa tollerare "nessun clima di complice e omertoso silenzio in tema di abuso sessuale nei confronti di minori o persone vulnerabili". Chiunque abbia notizia di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili "è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di sua conoscenza alla competente autorità ecclesiastica". La segnalazione non solo non esclude, ma neppure intende ostacolare "la presentazione di denuncia alla competente autorità dello Stato, che anzi viene incoraggiata".
La procedura canonica è indipendente e autonoma rispetto a quella civile e non intende "in alcun modo sostituirsi a essa". La segnalazione inoltre, che deve contenere "elementi circostanziati", secondo le linee guida non costituisce "una violazione del segreto d'ufficio nè può dar luogo a pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni". A chi effettua una segnalazione, inoltre, non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto.
L'obiettivo di queste linee guida è fornire "una significativa collaborazione con l'autorità giudiziaria dello Stato" nell'accertamento del fatto. "Ogniqualvolta - si legge nel documento - riceva una segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso da un chierico, in ambito ecclesiale, nei confronti di un minore di età deve informare l'autore della segnalazione e il genitore o il tutore legale della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato.
Non si procederà, inoltre, a presentare l'esposto nel caso di espressa opposizione "debitamente documentata e ragionevolmente giustificata" da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori legali, fatto salvo sempre il prioritario interesse del minorenne. Ma anche quando non risulti in atto un procedimento penale da parte dello Stato, il vescovo o il Superiore competente dovranno ugualmente attivare la procedura canonica "senza ritardo" ove abbiano avuto notizia di possibili abusi, procedendo al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all'indagine previa e all'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.
Particolare cura e attenzione deve essere riservata alla selezione dei candidati all'ordine sacro e alla vita consacrata. Ai futuri chierici e religiosi deve essere garantita "una sana formazione umana, psicologico-affettiva e spirituale". I futuri chierici, come pure i candidati alla vita religiosa, devono essere resi consapevoli delle loro responsabilità, sia ai sensi del diritto canonico che del diritto civile. Sarà richiesto inoltre ai candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata di sottoporsi "a una valutazione specialistica effettuata da un esperto approvato dall'Ordinario, che possa ragionevolmente escludere che il candidato sia affetto da deviazioni sessuali ovvero da disturbi della personalità o da altri disturbi psichiatrici, che possano incidere sul controllo degli impulsi sessuali, favorendo la commissione di reati sessuali o l'assunzione di comportamenti sessuali inappropriati".