Anche provocare il pianto della nipotina e' stalking

La Cassazione ha respinto il ricorso di una donna di 59 anni indagata per atti persecutori

Anche provocare il pianto della nipotina e' stalking
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Roma - Anche il pianto di una ragazzina terrorizzata, provocato dalla presenza (non gradita) di sua nonna, puo' essere motivo sufficiente per ravvisare l'esistenza del reato di 'stalking'. Lo rileva la quinta sezione penale della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di una donna di 59 anni indagata per 'atti persecutori' alla quale il tribunale del riesame di Lecce aveva confermato l'ordinanza del gip che prevedeva il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle parti offese, e cioe' l'ex marito e la nuova compagna, lui medico, lei infermiera, vittime di appostamenti anche nei posti di lavoro, di ingiurie e minacce. Nel recepire le argomentazioni del tribunale della liberta', i giudici della Suprema Corte, nella sentenza n. 21408/16, spiegano che nel caso in questione sono tre gli episodi, avvenuti tra maggio e luglio del 2015, oggetto di contestazione. E uno in particolare, vede protagonista indiretta la nipotina, scoppiata in lacrime per essere stata strattonata dall'indagata (la nonna) che nell'occasione ingiuriava pubblicamente l'ex coniuge e la nuova compagna che con la ragazzina stavano trascorrendo una giornata al mare.

Per la Cassazione, il delitto di stalking, rispetto a quello di minacce e molestie, richiede che due sole condotte si reiterino nel tempo, "purche' sussista un nesso causale tra le stesse e uno degli eventi di danno alternativamente previsti dalla norma incriminatrice". Per questo motivo "e' immune da censura la valutazione del tribunale di Lecce, secondo cui la cadenza e le modalita' in un arco di tempo ravvicinato delle condotte descritte, integranti una vera e propria azione concentrica, posta in essere al fine di minacciare l'equilibrio psichico delle persone offese su piu' fronte sono idonee a integrare un grave quadro indiziario nei confronti dell'indagata".

Nello specifico, l'articolo 612 bis "e' produttivo di un evento di 'danno', consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura" o, in alternativa, "di un evento di 'pericolo', consistente nel fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva". E quest'ultimo caso ha proprio attinenza con il pianto della ragazzina: la "reazione della bambina, allontanata dalla nonna - spiega la Cassazione - si presenta emblematica, al fine di dar conto della idoneita' della condotta tenuta dalla donna ad ingenerare un grave turbamento e comunque un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva". (AGI)