Non ci sono attenuanti per pagare solo in parte l'assegno di mantenimento
Una sentenza della Cassazione mette all'angolo i genitori separati che, guadagnando "in nero", sperano di sfuggire agli obblighi di mantenimento dei figli

Per quasi 4 anni un padre separato ha ‘dimenticato’ di versare integralmente l’assegno stabilito dal Tribunale Civile per il mantenimento delle figlie minori.
La madre - che fino a quel momento aveva dovuto fronteggiare le difficoltà economiche grazie all’aiuto di familiari - ha instaurato un processo penale contro il padre per “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, reato punibile col carcere e pagamento di una multa piuttosto salata. Sia il Tribunale di Foggia sia la Corte di Appello di Bari hanno dato ragione alla donna.
L’uomo ha quindi impugnato la decisione in Cassazione sostenendo che un incidente stradale avuto alcuni anni prima gli aveva impedito di svolgere l’attività lavorativa di imbianchino e che la sua limitata scolarizzazione non gli avrebbe consentito nemmeno di cercare un lavoro diverso.
La Cassazione si è recentemente espressa confermando la condanna del padre a 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa per avere tenuto “una condotta contraria alla morale della famiglia” e aver omesso di contribuire in maniera adeguata al mantenimento delle figlie minori, non avendo versato integralmente per quasi 4 anni l’assegno di 400 euro fissato dal Tribunale. L’uomo è stato ritenuto quindi colpevole di avere fatto mancare alle figlie i mezzi di sussistenza (Cass., Sez. VI penale, Sentenza 26/6-19/9/2019 n. 38690).
Ma cosa ha contribuito a inchiodare il padre? Il fatto che egli abbia riferito di non avere alcun reddito, senza però chiarire come abbia potuto provvedere nel frattempo a campare. Ciò ha reso credibile la versione della madre secondo la quale l’ex marito lavorerebbe “in nero”.
Morale: viene condannato penalmente non soltanto chi omette di pagare in toto l’assegno di mantenimento per i figli, ma anche chi ne effettua un pagamento solo parziale impedendo così all’altro genitore di fare adeguatamente fronte alle esigenze fondamentali di vita dei figli, il cui stato di bisogno – conclude la Cassazione – è sempre presunto.
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