Come rimborso del black out subito dagli utenti il 13 giugno scorso, l'azienda ha proposto una cifra risibile: 2,50 euro. Pochi spiccioli per liquidare la faccenda. A malapena il costo di un cono. Ma dietro ci sarebbe di piu': se l'utente accetta la mancetta, rischia di non avere piu' diritto a reclamare altro rimborso
E' partita l'azione collettiva contro il colosso della telefonia Wind promossa dall'Associazione di tutela dei consumatori Codici. Tutti gli utenti che hanno subito disagi e disservizi durante il famoso black out del 13 giugno scorso possono contattare CODICI tramite mail, scrivendo agli indirizzi segreteria_nazionale@codici.org segreteria.sportello@codici.org.
Per maggiori informazioni possono chiamare lo 06.5571996, rispondera' lo sportello, attivo dal lunedi' al venerdi' dalle 13.00 alle 17.00. Il personale offrira' l'assistenza necessaria a compilare la documentazione per partecipare alla class action.
Ricordiamo che il modulo di adesione e' presente sul sito di CODICI e dovra' essere spedito firmato in originale agli indirizzi dell'associazione. Inoltre, la partecipazione e' gratuita e non esiste un termine per partecipare fino a che il giudice non fissa la prima udienza.
L'Associazione punta a un reale risarcimento per quella giornata di black out, stimato 1.000 euro. Un rimborso ben piu' cospicuo, sebbene in alcuni casi lontano dalle perdite che gli utenti hanno accusato quel fatidico giorno, della mancetta pari a 2 euro e 50 centesimi con cui la Wind vorrebbe liquidare la vicenda.
Quello che preoccupa inoltre l'Associazione dei consumatori CODICI e' il rischio che gli utenti potrebbero correre accettando l'offerta: potrebbero infatti non avere piu' diritto a qualsiasi altro rimborso.
"La nostra azione - spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale CODICI - mira ad evitare che per il tramite di una campagna mediatica, volta alla disinformazione sui diritti scaturenti in capo ai consumatori (in ipotesi di interruzione dei servizi di telefonia ed internet) sia consentito, oggi alla Wind, domani ad un diverso operatore, di sviare ai propri obblighi contrattuali per il solo fatto di aver autonomamente deciso di non dover ottemperare agli stessi (o per il solo fatto di averli reputati, in relazione alle circostanze, antieconomici)".
19 novembre 2014