COMUNICATO STAMPA
POPOLARI: OGGI TAR LAZIO (Terza Sez.Pres.Corsaro) SI PRONUNCERA’ SU RICORSO ADUSBEF FEDERCONSUMATORI,SPECIE CONTRO
BANKITALIA,SUCCURSALE SUBALTERNA BCE
Si discutera’ oggi 7 ottobre 2015 in camera di consiglio, il ricorso al Tar del Lazio presentato da ADUSBEF e FEDERCONSUMATORI, anche contro la delega in bianco, che Governi subalterni ai banchieri della Bce, agli interessi della Troika e della finanza, hanno dato alla Banca d’Italia, Autorita’ inidonea, come dimostrato dalla lunga catena di scandali bancari e crac finanziari ed industriali, a tutelare il credito ed il risparmio.
La Banca d’Italia infatti, una succursale subalterna della BCE e degli interessi dei banchieri, che ha fatto da palo negli ultimi anni, al fenomeno del risparmio tradito, ai crac industriali e bancari che hanno interessato 1 milione di famiglie bruciando oltre 50 miliardi di euro di sudato risparmio nei gravi dissesti come Parmalat, Cirio, MPS, Banca delle Marche, Carige, Deiulemar, Cariferrara, ecc., coinvolta nell’ultimo grave scandalo della Banca Popolare di Vicenza, oltre ad essere inidonea nel settore della vigilanza bancaria, puo’ rappresentare un pericolo per la tutela del pubblico risparmio e la salvaguardia dei diritti di risparmiatori e depositanti, che dal 1 gennaio 2016, con azionisti ed obbligazionisti saranno chiamati a pagare con il bail-in, la sua omessa vigilanza.
Oltre ai profili di illegittimita’ costituzionale dell’art. 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 – Violazione degli artt. 2, 3, 41, 45 e 47 della Costituzione – Violazione dell’art. 42 e 117, comma 1, della Costituzione in relazione all’art. 1 del 1° protocollo addizionale alla CEDU – Violazione degli artt. 49, 54, 56, 63 e 173 del trattato sull’Unione Europea – Disparita’ di trattamento, sollevati dai legali di Adusbef e Federconsumatori Federico Tedeschini e Lucio Golino, che sollevato evidenti violazioni del principio del legittimo affidamento, con domanda di rimessione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia Europea, viene contestata la vera e propria delega in bianco alla Banca d’Italia, dal momento che il legislatore non ha previsto alcun criterio direttivo del potere regolamentare alla stessa affidato ed, anzi, ha addirittura disposto che tale potere possa essere esercitato “anche in deroga a norme di legge”, in aperto contrasto con gli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione a norma dei quali il potere legislativo, nell’ambito della ripartizione dei poteri fulcro della societa’ democratica, e’ affidata al Parlamento e puo’ essere delegata solo al Governo, con specifica indicazione dei principi e criteri direttivi che lo stesso deve seguire.
La citata disposizione normativa, nel limitare il rimborso delle azioni dei soci in caso di recesso, tanto nell’ipotesi in cui la banca popolare mantenga la sua forma societaria originaria, quanto nel caso in cui la stessa venga trasformata in S.p.A., finisca per sottoporre allo stesso regime giuridico situazioni completamente differenti, negando ai soci delle banche popolari perfino la possibilita’ di recedere, conservando il pieno diritto al rimborso delle azioni, nel caso in cui la banca popolare sia “costretta”, in applicazione della riforma varata, a subire un’ingente trasformazione, con una limitazione del diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso del socio, letta nel suo contenuto intrinseco, si rivela una vera e propria forma di espropriazione, posta in violazione dell’art. 42 della Costituzione, nonche’ dell’art. 117, comma 1, in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU relativo alla protezione della proprieta’, cui il legislatore e’ tenuto a conformarsi.
Non puo’ tacersi, infine, come l’intera disciplina introdotta con il decreto legge n. 3/2015 ed attuata tramite la circolare della Banca d’Italia impugnata risulti in aperto contrasto con le liberta’ ed i diritti fondamentali garantite dai Trattati dell’Unione Europea e dalla Carta europea dei diritti fondamentali e si traduca, dunque, in una violazione del diritto comunitario, con la conseguente richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia Europea.
Roma, 7 ottobre 2015