Basta parole straniere nella pubblica amministrazione. La proposta di legge di FdI

Giovanni Lamberti
Mimmo Chianura/ AGF - Fabio Rampelli

Una battaglia di vecchia data

Ecco il dettaglio della proposta di legge

  • Articolo 1: "La Repubblica garantisce l'uso della lingua italiana in tutti i rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino nonchè in ogni sede giurisdizionale".
  • Articolo 2: "La lingua italiana è obbligatoria per la promozione e la fruizione di beni e di servizi pubblici nel territorio nazionale". Ovvero gli enti pubblici e privati "sono tenuti a presentare" in lingua italiana qualsiasi documentazione "relativa ai beni materiali e immateriali prodotti e distribuiti sul territorio nazionale". E ogni informazione presente in un luogo pubblico "ovvero derivante da fondi pubblici" deve essere trasmessa in lingua italiana.
  • Articolo 3: Inoltre, per ogni manifestazione, conferenza o riunione pubblica organizzata nel territorio italiano è obbligatorio "l'utilizzo di strumenti di traduzione" per garantire "la perfetta comprensione in lingua italiana dei contenuti dell'evento".
  • Articolo 4: "Chiunque ricopre cariche" all'interno delle istituzioni italiane, della pubblica amministrazione, di società a maggioranza pubblica e di fondazioni "è tenuto" alla conoscenza e alla padronanza scritta e orale della lingua italiana, "le sigle e le denominazioni delle funzioni ricoperte nelle aziende che operano nel territorio nazionale" devono essere in lingua italiana. E anche i "regolamenti interni delle imprese che operano nel territorio nazionale" devono essere redatti in lingua italiana.
  • Con l'articolo 5 si punta a modificare l'articolo 1346 del codice civile, ovvero diventa obbligatorio l'utilizzo della lingua italiana nei contratti di lavoro: "Il contratto deve essere stipulato nella lingua italiana".
  • L'articolo 6 della pdl prevede che negli istituti scolastici di ogni ordine e grado e nelle università pubbliche italiane "le offerte formative non specificamente rivolte all'apprendimento delle lingue straniere devono essere in lingua italiana".
  • Con l'articolo 7 si istituisce presso il ministero della cultura "il Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione della lingua italiana nel territorio nazionale e all'estero": sarà presieduto da rappresentanti dell'Accademia della Crusca, della società Dante Alighieri, dell'istituto Treccani, del ministero degli affari esteri, del ministero dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, del dipartimento per l'editoria della presidenza del Consiglio e della Rai. Dovranno promuovere "la conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali della lingua italiana", l'uso "corretto della lingua italiana e della sua pronunzia" nelle scuole, nei mezzi di comunicazione, nel commercio e nella pubblicità; l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università; "l'arricchimento della lingua italiana allo scopo primario di mettere a disposizione dei cittadini termini idonei a esprimere tutte le nozioni del mondo contemporaneo, favorendo la presenza della lingua italiana nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione"; nell'ambito delle amministrazioni pubbliche "forme di espressione linguistica semplici, efficaci e immediatamente comprensibili, al fine di agevolare e di rendere chiara la comunicazione con i cittadini anche attraverso strumenti informatici".
  • L'articolo 8 tratta il tema delle sanzioni: "La violazione degli obblighi di cui alla presente legge comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro".

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