Processi da remoto fino al 2021: l'emendamento che divide la maggioranza

Giovanni Lamberti
ELIANO IMPERATO / Controluce / Controluce via AFP 
- Alfonso Bonafede
  • a) per l'imputato o il condannato, se in custodia cautelare in carcere o detenuti, anche per altra causa, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero;
  • b) per l'imputato o il condannato, se agli arresti domiciliari dalla medesima postazione da cui si collega il difensore o dal piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile;
  • c) per l'imputato o il condannato libero o sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere o a misure alternative alla detenzione, dalla medesima postazione da cui si collega il difensore, il quale ne attesta l'identità".
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