Oggi sono state iscritte presso il Registro delle Imprese diRieti le delibere adottate dall'Assemblea straordinaria degliazionisti EEMS Italia in data 27 aprile 2015. In particolare -ai sensi dell'art. 2437-bis, comma 1, c.c. - dalla data odiernadecorre il termine di 15 giorni entro il quale gli azionistiche non hanno concorso all'approvazione della delibera dimodifica dell'oggetto sociale di EEMS potranno esercitare ildiritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2437, comma 1, lett. (a), c.c.. Al riguardo, si rammenta che:(a) l'efficacia della delibera assembleare di modificadell'oggetto sociale di EEMS e' risolutivamente condizionataall'esercizio entro e non oltre il termine di cui all'art.2437- bis c.c. da parte di alcuno degli azionisti dellaSocieta' del diritto di recesso ai sensi dell'Art. 2437 comma1, lett (a) c.c.; (b) in ragione di quanto precede, nel caso incui anche un solo azionista di EEMS eserciti il diritto direcesso: - la delibera di modifica dell'oggetto socialediverra' priva di efficacia e i recessi esercitati diverrannoanch'essi automaticamente inefficaci; - a seguito del venirmeno della delibera di modifica dell'oggetto sociale (la cuiadozione costituiva una delle condizioni dell'offertavincolante presentata da Gala Holding S.r.l., v. i comunicatistampa in data 19 novembre 2014 e 19 gennaio 2015), salvadiversa manifestazione di volonta' da parte di Gala Holdings.r.l. (che non potra' comunque avere l'effetto di rendereefficaci i recessi esercitati), l'offerta vincolante di GalaHolding s.r.l. verra' meno; - il venir meno dell'offertavincolante di Gala Holding s.r.l. privera' la Societa' dellerisorse finanziarie che Gala Holding s.r.l. si era impegnata adapportare ai sensi dell'offerta vincolante, con la conseguenzache la Societa' non sara' in grado di perseguire il propriorisanamento mediante un piano fondato sulla continuita'dell'attivita' di impresa e dovra' ricorrere allaristrutturazione del proprio indebitamento mediante unostrumento di natura esclusivamente liquidatoria. Si ricordache, in base all'art. 2.5.1, comma 2, lett. (d) del Regolamentodi Borsa, lo scioglimento della societa' e' una dellecondizioni che integra il presupposto per l'adozione da partedi Borsa Italiana s.p.a. del provvedimento di sospensione atempo indeterminato delle azioni dalla quotazione. GD.