LE INFRAZIONI EUROPEE

Come funzionano, quante sono e quanto ci costano

Come si applica il diritto europeo

L’articolo 117 della costituzione italiana sancisce che la potestà legislativa esercitata dallo stato e dalle regioni non solo deve rispettare la costituzione stessa, ma anche i vincoli dell’ordinamento comunitario. Questo di fatto viene fatto recependo, in vari modi che poi vedremo, le norme del diritto europeo all’interno dell’assetto normativo del nostro paese.

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

Articolo 117 - Costituzione italiana

Il diritto europeo trova implementazione attraverso l’utilizzo di 3 strumenti: le decisioni, le direttive e i regolamenti. Questi strumenti variano in tipologia, obblighi e funzionamento.

Le decisioni sono atti giuridici vincolanti che si applicano a uno o più paesi dell’Ue, imprese o cittadini. Non devono essere recepite nella legislazione nazionale, in quanto vincolanti automaticamente dalla data di entrata in vigore dell’atto. Destino analogo per i regolamenti. Stiamo parlando quindi di atti giuridici che si applicano automaticamente e in modo uniforme in tutti i paesi dell’Unione europea non appena approvati, e che non hanno bisogno di essere recepiti nell’ordinamento nazionale.

 

 

Differente invece è il trattamento per le direttive, provvedimenti che impongono ai paesi dell’Unione europea il conseguimento di determinati risultati. Agli stati membri, che devono adottare le misure necessarie per recepire le direttive nell'ordinamento nazionale e conseguire gli obiettivi stabiliti, viene lasciata la libertà di scegliere come realizzarli. Le autorità nazionali devono però comunicare tali misure alla commissione europea. Il recepimento nel diritto nazionale deve avvenire entro un termine fissato, che generalmente è di 2 anni.

La commissione ha la responsabilità di garantire che tutti gli stati membri applichino correttamente il diritto dell’Ue. In tal senso la commissione è definita "custode dei trattati”. La commissione può quindi intervenire in due casi: o quando non viene recepita integralmente una determinata direttiva entro il termine stabilito, o quando viene applicato incorrettamente il diritto dell’Ue. Quando si verifica uno dei due casi, la commissione può avviare una procedura formale di infrazione.

Le infrazioni europee e come funzionano

Una procedura d’infrazione può essere avviata per tre diversi motivi:

  • mancata comunicazione: quando lo stato membro non comunica in tempo alla commissione le misure scelte per implementare la direttiva;
  • mancata applicazione: quando la commissione europea valuta la legislazione dello stato membro non in linea con le indicazioni della legislazione europea;
  • sbagliata applicazione: quando la legge europea non viene applicata, o è applicata incorrettamente, dallo stato membro;

Il processo che porta all’apertura di una procedura di infrazione può iniziare in diversi modi. Oltre alle indagini interne portate avanti dalla commissione, cittadini, aziende, e organizzazioni non governative possono denunciare, inoltrando un reclamo, il non rispetto del diritto europeo da parte di una nazione.

I due articoli del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) che regolano tutto il processo sono il 258 e il 260.

“La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea”

Articolo 258 - Trattato sul funzionamento dell'Ue

Se il paese dell'Ue interessato non comunica le misure che recepiscono completamente le disposizioni delle direttive o non rettifica la presunta violazione del diritto dell’Ue, la commissione può avviare una procedura formale di infrazione (Art. 258 Tfue).

Nella fase di pre-contenzioso la commissione europea manda una lettera di costituzione in mora al governo del paese sotto indagine, il quale poi deve rispondere con spiegazioni entro un termine prefissato di tempo. Nel caso lo stato membro dovesse non rispondere, o rispondere in maniera non soddisfacente, la commissione può decidere di mandare un parere motivato in cui chiede di adempiere alle mancanze normative entro un dato giorno.

Se lo stato membro dovesse continuare a non adempiere, la commissione europea può decidere di aprire un contenzioso facendo ricorso alla corte europea di giustizia. Se la corte ritiene che il paese in questione abbia effettivamente violato il diritto dell’unione, può emettere una sentenza in questo senso, richiedendo quindi alle autorità nazionali di adottare le giuste misure per conformarsi.

L’articolo 117 della costituzione italiana sancisce che la potestà legislativa esercitata dallo stato e dalle regioni non solo deve rispettare la costituzione stessa, ma anche i vincoli dell’ordinamento comunitario. Questo di fatto viene fatto recependo, in vari modi che poi vedremo, le norme del diritto europeo all’interno dell’assetto normativo del nostro paese.

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”

Articolo 117 - Costituzione italiana

Se, nonostante la sentenza della corte di giustizia, il paese continua a non rettificare la situazione, la commissione può deferirlo nuovamente dinanzi alla corte (Art. 260 Tfue). Quando un paese viene deferito alla corte di giustizia per la seconda volta, la commissione propone che la corte imponga sanzioni pecuniarie, che possono consistere in una somma forfettaria e/o in pagamenti giornalieri.

Le sanzioni sono calcolate tenendo conto di vari elementi:

  • l’importanza delle norme violate e gli effetti della violazione sugli interessi generali e particolari;
  • il periodo in cui il diritto dell’Unione non è stato applicato;
  • la capacità del paese di pagare, con l'intento di assicurare che le sanzioni abbiano un effetto deterrente.

L’importo proposto dalla commissione può essere modificato dalla corte nella sentenza.



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