Recuperati oltre 10 mila euro investiti in titoli Bei per nullita' del contratto. "Il difetto di forma non puo' essere eliminato da fatti successivi"
- Avevano perso in primo grado a Parma, ma la Corte d'Appello di Bologna ha dato loro ragione: cosi' una coppia di risparmiatori ha recuperato gli oltre 10 mila euro investiti nel 2006 in obbligazione Bei che, successivamente, avevano perso gran parte del loro valore sul mercato. La Corte ha riformato la precedente sentenza del Tribunale di Parma riconoscendo la nullita' del contratto generale di investimento per difetto di forma. La banca venditrice, quindi, e' stata condannata alla restituzione dell'investimento, oltre interessi e spese legali.
Secondo la Corte d'Appello, il Tribunale di Parma, che aveva respinto la domanda e condannato i coniugi alla rifusione di ingenti spese, aveva sbagliato a non considerare nullo per difetto di forma il contratto generale d'investimento, nel quale mancava la firma del legale rappresentante dell'Istituto di credito. Il giudice della Corte d'Appello, infatti, ha chiarito nella sentenza che "La prova della firma non puo' essere supplita tramite confessioni (gli investitori aveva dichiarato nel contratto di aver ricevuto una copia firmata, Ndr), presunzioni e neppure da documenti successivamente inviati dall'Istituto di credito o dalla produzione del contratto in sede di costituzione in giudizio". La sentenza della Suprema Corte richiamata dalla Banca per la quale tali comportamenti dell'Istituto avevano un efficacia sanante, e' considerata dal giudice di Bologna superata da una successiva sentenza della Cassazione (n. 4564/12), per la quale il difetto di forma non puo' essere eliminato da fatti successivi al suo verificarsi.
"Siamo finalmente riusciti a convincere la Corte d'Appello che il contratto generale d'investimento non sottoscritto dalla banca e' nullo per difetto di forma - commenta l'avvocato Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio i risparmiatori - e parimenti nulli devono ritenersi gli ordini di acquisto di titoli effettuati in esecuzione dello stesso. Ma soprattutto e' stato riconosciuto che la nullita' non puo' essere sanata da comportamenti successivi. Ora tutti i Tribunali del distretto, ossia dell'Emilia Romagna, dovranno uniformarsi a tale orientamento giurisprudenziale con l'effetto che, se non sono maturati termini di prescrizione, vi e' ancora speranza di recuperare quanto investito in titoli finiti male".
Parma, 16 settembre 2015