Violenza donne: ammonito senza prove, Tar da' ragione all'uomo
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Violenza donne: ammonito senza prove, Tar da' ragione all'uomo

Violenza donne: ammonito senza prove, Tar da' ragione all'uomo

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(AGI) - L'Aquila, 30 mag. - Accusato dall'ex moglie di esserecontinuamente importunata, un 56enne dell'Aquila si era vistorecapitare a fine 2013 un ammonimento da parte del questoredell'Aquila. Inutili, successivamente, risultarono ledichiarazioni dell'uomo che aveva negato ogni addebito, cosi'come vano risulto' anche l'intervento dell'Associazione per idiritti del cittadino Centro antiviolenza uomini. L'atto e'stato pertanto impugnato dinanzi al Tar (sezione prima)dell'Aquila che nella camera di consiglio dello scorso 13maggio ha annullato l'ammonimento per violazioni di legge. Nelprocedimento contro il ministero dell'Interno l'uomo e' statodifeso dall'avocato Alessandro Rosa, del Foro dell'Aquila. Inparticolare, i giudici amministrativi hanno ritenuto fondato ilricorso poiche' l'Autorita' deve dare comunicazione dell'avviodel procedimento al soggetto destinatario dell'ammonimento "ecio' in quanto - si legge nelle motivazioni della sentenza -devono trovare applicazione le garanzie di partecipazioneprocedimentale, prima fra tutte, l'invio della comunicazione diavvio del procedimento, con conseguente possibilita'dell'interessato di palesare il proprio punto di vista nelcorso del procedimento". Cosa che all'uomo non fu concessanonostante le sue rimostranze. Infatti i giudici sottolineanoche "l'Amministrazione (in questo caso la questura, ndr) devesvolgere precisi accertamenti istruttori (come l'assunzione diinformazioni dagli organi investigativi e l'audizione dellepersone informate sui fatti) da indicare nelle motivazionidell'atto e, in particolare, sentire il destinatario delprovvedimento. Ne consegue che l'omessa audizione deldestinatario dell'ammonimento ex art. 8, d.l. n. 11 del 2009comporta l'inevitabile invalidita' del provvedimento'". Inaltre parole, e stando sempre secondo legge, "devono essereadeguatamente tutelate le garanzie partecipative deldestinatario del provvedimento". Il giudice Lucia Gizzi,estensore della sentenza, rileva che "nel caso di specie non e'stata garantita la partecipazione procedimentale delricorrente, al quale l'avvio del procedimento non e' statocomunicato e di cui soprattutto non e' stata dispostal'audizione. I provvedimenti gravati sono, sotto questolimitato profilo - si legge sempre in sentenza - illegittimi evanno annullati". Il Tar, infine, sottolinea che se ilprovvedimento e' stato adottato d'urgenza per presunte condotteaggressive e persecutorie cio' non avrebbe dovuto impedire"all'Autorita' di Pubblica sicurezza di assumere informazionidi persone informate sui fatti e ugualmente non avrebbe dovutoimpedirle di convocare l'interessato e ascoltarlo sui fatticontestatigli". Oltre al giudice estensore Lucia Gizzi, ilcollegio era formato da Bruno Mollica presidente e MariaAbbruzese consigliere. (AGI)Ett
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