Processo Bussi: i pm, reato disastro ambientale non e' prescritto
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Processo Bussi: i pm, reato disastro ambientale non e' prescritto

Processo Bussi: i pm, reato disastro ambientale non e' prescritto

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(AGI) - Pescara, 18 mar. - "La Corte pone alla base dellapropria decisione di derubricazione dell'accusa, da dolosa acolposa, una tesi giuridica (l'essenzialita' del dolopropriamente intenzionale per l'integrazione del delitto didisastro) senza alcun sforzo argomentativo. E cio' fa inmaniera del tutto apodittica, appunto avulsa da puntualiriferimenti normativi o giurisprudenziali". E' quantosostengono i pm del Tribunale di Pescara, Anna Rita Mantini eGiuseppe Bellelli, nel ricorso in Cassazione per chiederel'annullamento con rinvio della sentenza riguardante la megadiscarica di Bussi, a proposito della derubricazione deldisastro ambientale da doloso in colposo. I pm sostengono poiche "se il tempus commissi delicti, come correttamente indicatonel capo di imputazione, e' coincidente con la data del 1ottobre 2012, allora il reato contestato, sia esso doloso ocolposo, non e' ancora prescritto, diversamente da quantoaffermano i giudici della Corte d'Assise di Chieti, secondo iquali il disastro colposo sarebbe ormai improcedibile perche'prescritto in sette anni e mezzo. Il disastro colposo -scrivono - e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Inbase alla disciplina sulla prescrizione vigente al momento delfatto, pertanto, il tempo della prescrizione era di dieci anni,prolungato fino a quindici anni in caso di eventi interruttivi.Nel nostro caso, il primo atto interruttivo si e' avuto con larichiesta di rinvio a giudizio datata 4 febbraio 2009, dunqueprima che fossero decorsi dieci anni dal momento consumativo".I ricorrenti aggiungono che "anche applicando la disciplinaentrata in vigore nel dicembre 2005 il risultato non cambia. Aisensi del nuovo art.157 co.6 c.p., infatti,il termine diprescrizione per il disastro colposo e' raddoppiato, dunque e'di dodici anni e si prolunga fino a quindici in caso di attiinterruttivi. A maggior ragione il reato di disastro non puo'dirsi prescritto se considerato nella forma dolosa. In questocaso, ai sensi della vecchia disciplina, il termine diprescrizione, in caso di atti interruttivi , e' addirittura diventidue anni e mezzo, mentre ai sensi della nuova disciplina,e' identico a quello previsto per l'ipotesi colposa". I pm,infine, evidenziano che " vi e' solo un caso in cui, inapplicazione della disciplina previgente la riforma del 2005,il delitto di disastro colposo si sarebbe potuto prescrivere insette anni e mezzo: nel caso in cui agli imputati fossero statericonosciute circostanze attenuanti. Ma nel nostro caso laCorte nulla ha disposto in merito, nemmeno con riferimento alleattenuanti generiche. Il calcolo della prescrizione effettuatodalla Corte chietina, pertanto, e' evidentemente affetto daerrore nell'applicazione della legge penale". (AGI)Pe2/Vic
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