Riforme, nasce il Senato dei 100. Vincolanti le scelte degli elettori
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Riforme, nasce il Senato dei 100. Vincolanti le scelte degli elettori

Riforme, nasce il Senato dei 100.
Vincolanti le scelte degli elettori

Riforme, nasce il Senato dei 100. Vincolanti le scelte degli elettori
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(AGI) - Roma, 3 ott. - L'Aula del Senato ha approvatol'articolo 2 del ddl riforme. I si' sono 160, i voti contrari86, 1 astenuto. La maggioranza regge, ma per un solo voto nonraggiunge la maggioranza assoluta. L'articolo 2 del ddl Boschi, assieme all'articolo 1 gia'licenziato dall'Aula di palazzo Madama, rappresenta uno degliassi portanti dell'intera riforma costituzionale, e disciplinala composizione e l'elezione dei senatori. Con l'approvazione dell'articolo 2 del ddl riforme, sidelinea la configurazione della futura Camera delle autonomie.Nasce il 'Senato dei 100', con i futuri senatori che sarannosi' eletti dai consigli regionali, ma "in confomita' allescelte degli elettori". E' il frutto dell'intesa raggiuntadalla maggioranza con la minoranza Pd, e messa nero su bianconell'emendamento a prima firma Finocchiaro, poi sottoscritto datutti i capigruppo delle forze che sostengono il governo. Nonun'elezione diretta, dunque, ma i consigli regionali sarannocomunque tenuti a rispettare le scelte fatte dai cittadini. Il futuro Senato, quindi, sara' composto da 100 senatori,95 eletti dagli organi territoriali e cinque di nomina delpresidente della Repubblica. La nuova formulazione dell'articolo 2 del ddl riforme,recita: "Il Senato della Repubblica e' composto danovantacinque senatori rappresentativi delle istituzioniterritoriali e da cinque senatori che possono essere nominatidal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonomedi Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, isenatori tra i propri componenti e, nella misura di uno perciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore adue; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano neha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua,previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, inproporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimocensimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu'alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quelladegli organi delle istituzioni territoriali dai quali sonostati eletti, in conformita' alle scelte espresse daglielettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovodei medesimi organi, secondo le modalita' stabilite dalla leggedi cui al sesto comma. Con legge approvata da entrambe leCamere sono regolate le modalita' di attribuzione dei seggi edi elezione dei membri del Senato della Repubblica tra iconsiglieri". (AGI).
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