Roma - Il 2017 inizia con due importanti sentenze dela Corte Costituzionale: sull'ammissinilità del referendum sul Jobs Act e sulla legge elettorale.
Openpolis, osservatorio civico della politica italiana che si occupa di analizzare e rendere fruibili a tutti i dati pubblici, prende in esame i tre i quesiti proposti per il referendum sul Jobs Act e le sei questioni di costituzionalità aperte sull'Italicum. Non è un caso che la Corte si trovi a decidere sull’ammissibilità del referendum sul jobs act in questi giorni. Secondo la legge che disciplina la presentazione dei referendum, la Corte ogni gennaio dedica al tema una speciale seduta, in cui racchiude tutti i giudizi di questo tipo per l’anno corrente. In questo modo la data in cui tenere i referendum abrogativi può essere stabilità tra il 15 aprile e il 15 giugno.
La questione Jobs Act
I quesiti referendari proposti dalla Cgil sono tre:
- il ripristino del reintegro in caso di licenziamento senza giusta causa;
- l’eliminazione dei voucher;
- la responsabilità e il controllo sugli appalti.
Il primo è quello su cui c’è maggiore incertezza sulla sua ammissibilità: il quesito non si limita a ripristinare l’articolo 18 così come era prima della riforma, ma prevede il reintegro anche per le imprese sopra i 5 dipendenti. Dunque, secondo alcuni, visto che si tratta di un referendum abrogativo, questa formulazione rischia di essere ritenuta inammissibile, in quanto non si limiterebbe ad abrogare una norma ma ne creerebbe una nuova.
La questione Italicum
Il secondo giudizio atteso a gennaio è sull’Italicum. Delle tredici questioni sollevate di fronte alla corte sei sono state considerate rilevanti. Le più importanti riguardano il premio di maggioranza, le liste bloccate e un particolare meccanismo di trasferimento dei seggi.
In fase di approvazione dell’italicum, erano state tenute in considerazione alcune indicazioni della Corte. Nella sentenza sul porcellum la consulta aveva considerato incostituzionali le liste bloccate troppo ampie e il sistema di attribuzione del premio di maggioranza. Dunque anche in considerazione di questa sentenza è stata inserita nell’Italicum una soglia del 40% per accedere al premio di maggioranza, e il ballottaggio nel caso in cui nessuno raggiunga quella quota.
Ciò che viene adesso contestato però è l’attribuzione del premio di maggioranza calcolato in base ai votanti e non agli aventi diritto. In questo modo, secondo i ricorrenti, non si può escludere che con questa legge una minoranza molto ristretta di elettori garantisca a una lista una maggioranza di seggi sproporzionata rispetto ai voti ottenuti.
Sul sistema dei capolista bloccati invece i ricorrenti contestano che «la grande maggioranza dei deputati […] verrà automaticamente eletta senza essere passata attraverso il vaglio preferenziale degli elettori».
In fine un’altra questione di costituzionalità è stata posta rispetto a un particolare meccanismo di traslazione dei seggi previsto dall’Italicum. Questa norma prevede che se una lista ha esaurito i candidati in un collegio in cui gli spettano altri seggi, questi gli vengono attribuiti attingendo da seggi diversi. In questo modo, secondo alcuni, si violerebbe il principio della rappresentatività territoriale, ovvero il collegamento tra gli eletti e gli elettori di una circoscrizione.
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