Immigrati: Cassazione, diritto a risarcimenti identici a italiani
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Immigrati: Cassazione, diritto a risarcimenti identici a italiani

Immigrati: Cassazione, diritto a risarcimenti identici a italiani

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(AGI) - Roma, 13 nov. - L'immigrato che risiede regolarmentenel nostro Paese ha diritto a eventuali risarcimenti identici aquelli che potrebbe ricevere un cittadino italiano. Lo hasancito la terza sezione civile della Cassazione, annullandocon rinvio una sentenza con cui la Corte d'appello di Bresciaaveva riconosciuto il risarcimento danni ai familiari di unimmigrato tunisino, morto in un incidente stradale in Italia,travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Igiudici di Brescia, confermando il primo verdetto del tribunaledi Crema, avevano stabilito per la moglie e le figlie dellostraniero una somma risarcitoria ridotta (73.512 euro totaliper la donna e 46.260 euro per ciascuna figlia), "inconsiderazione del luogo nel quale - si spiega nella sentenza -le somme liquidate erano destinate a essere spese", vale a direla Tunisia, dove "il costo della vita e' inferiore rispetto aquello dell'Italia". La Suprema Corte ha accolto il ricorsodella donna e trasmesso gli atti di nuovo alla Corte d'appellodi Brescia affinche' ridetermini, al rialzo, la sommarisarcitoria, rilevando che "una valutazione differenziata" traitaliani e immigrati "risulterebbe in evidente contrasto conl'articolo 3 della Costituzione", che sancisce il principio diuguaglianza. "Come la Corte Costituzionale ha piu' volteinsegnato - rilevano i giudici di 'Palazzaccio' - le norme deldiritto internazionale generalmente riconosciute vietanodiscriminazioni nei confronti degli stranieri legittimamentesoggiornanti nel territorio dello Stato". In altre parole,aggiungono gli alti giudici, "non si vede per quale ragione unmedesimo evento dannoso, in questo caso la morte di un giovaneuomo, marito e padre di due bambine, possa determinareconseguenze diverse a seconda della nazionalita' dei soggettiaventi diritto al risarcimento". La Cassazione, quindi,ricorda che "il risarcimento del danno deve avere comeobiettivo fondamentale il ripristino del valore-uomo nella suainsostituibile unicita': anche se la morte rende impossibiletale ripristino, pur tuttavia il risarcimento che ne conseguenon puo' differenziarsi per il fatto che il denaro erogato atale titolo e' destinato ad essere speso in un Paese nel qualeil costo della vita e' diverso da quello dell'Italia". LaCorte, poi, sottolinea che la vittima "si trovava in Italia permotivi di lavoro, sicche' il denaro che stava guadagnandocostituiva il corrispettivo di una prestazione svolta nelnostro Paese", e che, dunque, "collegare al fatto che glieredi, destinatari del risarcimento, risiedano in Tunisia unaconseguenza significativa ai fini della liquidazione del dannomorale significa introdurre nell'illecito un elemento del tuttoestrinseco rispetto ad esso, con conseguenze inaccettabili". LaCorte d'appello di Brescia, dunque, dovra' riesaminare il caso,attenendosi al principio di diritto secondo cui "in materia diillecito aquilano, ai fini della liquidazione del danno nonpatrimoniale il giudice di merito, procedendo alla necessariavalutazione equitativa di tutte le circostanze del casoconcreto, non deve tenere conto della realta' socio-economicanella quale la somma liquidata e' destinata ragionevolmente adessere spesa, poiche' tale elemento e' estraneo al contenutodell'illecito". (AGI)
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