Ecco la legge sulla diffamazione, in attesa dell'esame Senato
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Ecco la legge sulla diffamazione, in attesa dell'esame Senato

Ecco la legge sulla diffamazione, in attesa dell'esame Senato

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(AGI) - Roma, 24 giu. - Mai piu' carcere per i giornalisti incaso di diffamazione, ma solo pene pecuniarie. In compenso,obbligo di rettifica senza commento a favore dell'offeso. LaCamera oggi, in seconda lettura, ha approvato la pdl sulladiffamazione modificando in parte il testo trasmesso dalSenato. Sono state soppresse, tra l'altro, la norma in basealla quale e' il direttore a rispondere degli articoli nonfirmati e quella sul cosiddetto diritto all'oblio, il dirittocioe' a eliminare dai siti e dai motori di ricerca leinformazioni diffamatorie. Ecco, in sintesi, i puntiprincipali. Stop carcere. Niente piu' carcere per chi diffama a mezzostampa, ma esclusivamente una multa che va dai 5mila ai 10milaeuro. Se il fatto attribuito e' pero' consapevolmente falso, siapplica la multa da 10mila a 50mila euro. Alla condanna e'associata la pena della pubblicazione della sentenza. In casodi recidiva, vi sara' anche l'interdizione da uno a sei mesidalla professione. La rettifica tempestiva sara' valutata dalgiudice come causa di non punibilita'. Rettifica senza commento. Rettifiche o smentite, purche'non inequivocabilmente false o suscettibili di incriminazionepenale, devono essere pubblicate senza commento e rispostamenzionando espressamente il titolo, la data e l'autoredell'articolo ritenuto diffamatorio. Il direttore dovra'informare della richiesta l'autore del servizio. Tempi emodalita' della pubblicazione in rettifica variano a secondadei diversi media. Se pero' vi e' inerzia, l'interessato puo'chiedere al giudice un ordine di pubblicazione (per il cuimancato rispetto scatta una sanzione amministrativa da 8mila a16mila euro). Testate online. Nella legge sulla stampa rientrano oraanche le testate giornalistiche online e radiotelevisive. Risarcimento danno. Nella diffamazione a mezzo stampa ildanno sara' quantificato sulla base della diffusione erilevanza della testata, della gravita' dell'offesa edell'effetto riparatorio della rettifica. L'azione civiledovra' essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione. Responsabilita' direttore. Fuori dei casi di concorso conl'autore del servizio, il direttore o il suo vice rispondono atitolo di colpa se vi e' un nesso di causalita' tra omessocontrollo e diffamazione, la pena e' in ogni caso ridotta di unterzo. E' comunque esclusa per il direttore al quale siaaddebitabile l'omessa vigilanza l'interdizione dallaprofessione di giornalista. Le funzioni di vigilanza possonoessere delegate, ma in forma scritta, a un giornalistaprofessionista idoneo a svolgere tali funzioni. Querele pretestuose. In caso di querela temeraria, ilquerelante puo' essere condannato anche al pagamento di unasomma da mille a 10mila euro in favore della cassa delleammende. Chi invece attiva in malafede o colpa grave ungiudizio civile a fini risarcitori rischiera', oltre alrimborso delle spese e al risarcimento, di dover pagare afavore del convenuto un'ulteriore somma determinata in viaequitativa dal giudice che dovra' tenere conto dell'entita'della domanda risarcitoria. Clausola 'salvacronisti'. A meno che non si tratti didiffamazione dolosa, quanto pagato dal direttore o dall'autoredella pubblicazione a titolo di risarcimento del danneggiatoavra' natura di credito privilegiato nell'azione di rivalsa neiconfronti del proprietario o editore della testata. Segreto professionale. Non solo il giornalistaprofessionista ma ora anche il pubblicista potra' opporre algiudice il segreto sulle proprie fonti. Ingiuria/diffamazione. Anche per l'ingiuria e ladiffamazione tra privati viene eliminato il carcere ma aumentala multa (fino a 5mila euro per l'ingiuria e 10mila per ladiffamazione) che si applica anche alle offese arrecate in viatelematica. La pena pecuniaria e' aggravata se vi e'attribuzione di un fatto determinato. Risulta abrogatal'ipotesi aggravata dell'offesa a un corpo politico,amministrativo o giudiziario. (AGI).
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