Clima: Accordo Parigi e ddl ratifica, i punti essenziali

Clima: Accordo Parigi e ddl ratifica, i punti essenziali
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di Serenella Ronda

Roma - Il Disegno di legge "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015" ha superato il primo banco di prova dell'Aula di Montecitorio e ora passerà all'esame del Senato.

Questi i punti essenziali del ddl:

CONTRIBUTO ITALIANO AL GREEN CLIMATE FUND
Il ministero dell'Ambiente è autorizzato ad assicurare la partecipazione italiana, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, alla prima capitalizzazione del Green Climate Fund istituito durante la sedicesima sessione della Conferenza delle Parti (COP 16) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Quanto ai 'Contributi determinati a livello nazionala', il ddl prevede che gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi determinati a livello nazionale saranno autorizzati con appositi provvedimenti normativi, dopo che siano stati definiti a livello europeo.

COS'E' E COSA PREVEDE L'ACCORDO DI PARIGI
L'Accordo di Parigi è un trattato internazionale sui cambiamenti climatici, giuridicamente vincolante, nell'ambito del quale ogni Parte assumerà impegni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, a partire dal 2020, o anche prima se l'entrata in vigore lo permetterà. L'Accordo è stato formalmente ratificato dal Consiglio Ambiente dell'UE il 4 ottobre scorso, subito dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento europeo. Con l'approvazione dell'accordo da parte del Parlamento europeo ed il completamento del processo di ratifica da parte dell'Ue è stata raggiunta la soglia fissata (ratifica da parte del 55% delle parti contraenti, rappresentanti il 55% delle emissioni totali), pertanto l'accordo entrerà in vigore il 5 novembre prossimo.

Come spiega la relazione tecnica che accompagna il ddl, questi sono gli obiettivi principali:

L'ACCORDO REGOLA MITIGAZIONE, ADATTAMENTO E SUPPORTO FINANZIARIO PER IL CLIMA
L'obiettivo di lungo termine dell'Accordo per la mitigazione è contenere l'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2 gradi e proseguire l'azione volta a limitare l'aumento di temperatura a 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali. Saranno inoltre rinforzate le capacità di adattamento e la resilienza climatica e i flussi finanziari saranno resi coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima. Tutte le Parti dovranno comunicare e intraprendere sforzi ambiziosi garantendo una progressione collettiva nel tempo.

MISURE DI MITIGAZIONE
I Paesi puntano a raggiungere il picco globale delle emissioni quanto prima e a ridurre rapidamente le proprie emissioni al fine di pervenire a un equilibrio tra emissioni e assorbimenti nella seconda parte del secolo. Ogni Paese deve preparare, comunicare e mantenere successivi contributi nazionali di mitigazione, da comunicare al momento della ratifica e ogni cinque anni. I contributi volontari già presentati saranno riconosciuti automaticamente, a meno che il rispettivo Paese decida diversamente. Ogni contributo nazionale deve costituire un avanzamento rispetto agli sforzi precedenti. Inoltre, si definiscono modalità per allineare i tempi di attuazione dei contributi di mitigazione. In progressione, i contributi di ogni Paese dovranno coprire tutti i settori dell'economia.

MECCANISMI DI MERCATO
E' istituito un meccanismo di mercato quale azione di cooperazione allo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra; alzare gli obiettivi e promuovere lo sviluppo sostenibile nel rispetto dell'integrità ambientale. è stato stabilito un obiettivo globale per aumentare la capacità di adattarsi, aumentare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Tutti i Paesi devono impegnarsi per attuare i piani e le azioni di adattamento; a tale fine i Paesi in via di sviluppo riceveranno supporto internazionale. Si riconosce l'importanza di evitare, ridurre al minimo e affrontare le perdite e i danni associati ai cambiamenti climatici.

FINANZA PER IL CLIMA
Uno degli obiettivi fondamentali dell'Accordo è ottenere una trasformazione delle economie rendendo, nel lungo periodo, tutti i flussi finanziari compatibili con la traiettoria di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Lo sforzo di mobilitazione delle risorse sarà globale e verrà effettuato da parte di tutti i Paesi, con il ruolo di guida dei Paesi sviluppati, e sarà realizzato mediante una varietà di risorse e strumenti finanziari. Inoltre, per quanto riguarda la finanza per il clima nel periodo antecedente il 2020, l'Accordo richiede la creazione di un chiaro percorso da parte dei Paesi sviluppati per il raggiungimento dell'obiettivo dell'erogazione di 100 miliardi di dollari al 2020, stabilito dagli accordi di Copenhagen del 2009. Per il periodo successivo al 2020, si prevede la prosecuzione degli obblighi collettivi di supporto finanziario da parte dei Paesi sviluppati sul livello di almeno 100 miliardi di dollari all'anno fino all'anno 2025, nonchè la revisione dell'obiettivo finanziario collettivo entro il 2025, a partire da 100 miliardi di dollari all'anno sulla base delle necessità e priorità dei Paesi in via di sviluppo.

SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
L'Accordo condivide una visione a lungo termine che riconosce l'importanza di rafforzare lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie per migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra attraverso l'istituzione di un nuovo quadro di indirizzo per il meccanismo tecnologico.

CAPACITY BUILDING, EDUCAZIONE E COINVOLGIMENTO DEL PUBBLICO
E' stata ribadita l'importanza di rafforzare e proseguire le attività di capacity building per i Paesi in via di sviluppo. Le Parti devono adottare misure per rinforzare l'educazione, la sensibilizzazione, l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici.

TRASPARENZA
L'Accordo stabilisce un quadro migliorato per la trasparenza (monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni), che richiede ai Paesi di riferire sui loro progressi nell'attuazione dei rispettivi piani di mitigazione, dell'adattamento e del supporto finanziario, da sottoporre a revisione indipendente e valutazione multilaterale. Si riconoscono margini di flessibilità per venire incontro alle diverse capacità delle Parti dell'Accordo. (AGI)