Biotestamento avanti alla Camera: ecco gli emendamenti approvati
ADV
ADV
Biotestamento avanti alla Camera: ecco gli emendamenti approvati
ADV

I diritti dei pazienti e quelli dei medici

ADV

Testo prevede il divieto di accanimento terapeutico

  • Deve dare il consenso informato in forma scritta.
  • Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso è espresso si può esprimere mediante strumenti informatici di comunicazione anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che la consentano.
  • Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso.
  • Ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento.
  • Nutrizione e idratazione artificiali sono trattamenti sanitari in quanto consistono nella somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi.

Cos'è il testamento biologico


Ecco la proposta di legge in 7 punti

  • Consenso informato. Con la premessa che la legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all'autodeterminazione, il testo dispone che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni. Il consenso informato è espresso in forma scritta. Ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, mediante strumenti informatici di comunicazione anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che la consentano. La Camera ha dato il via libera all'articolo 1 della proposta di legge, uno dei capisaldi dell'intero provvedimento. Ma, soprattutto, grazie anche alle modifiche apportare durante l'esame in Aula, prevede che il paziente possa rifiutare anche l'idratazione e la nutrizione artificiali. Esonera il medico da ogni responsabilità derivante dalla scelta del paziente di non sottoporsi a terapie, ma gli riconosce la possibilità di essere obiettore di coscienza e, quindi, di rifiutarsi ad esempio di staccare la spina. L'articolo è stato approvato a larga maggioranza: 326 i voti favorevoli.
  • Nutrizione e idratazione artificiale. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Nutrizione e idratazione artificiali sono trattamenti sanitari in quanto consistono nella somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi. Al momento il testo prevede che "il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico". Ma dovrà essere votato - e molto probabilmente verrà approvato - un emendamento in base al quale rifiutare il trattamento sanitario o rinunciarvi consente al paziente l'abbandono terapeutico.
  • Responsabilità del medico. Il testo originario è stato parzialmente così modificato: "Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente. Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali".
  • Minori e incapaci. Il consenso informato è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno.
  • Dat. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Può indicare una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
  • Revocabilità delle Dat. Le Dat devono essere redatte in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, a un medico o a due testimoni o attraverso strumenti informatici di comunicazione. Con la medesima forma sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
  • Pianificazione condivisa delle cure. Nella relazione tra medico e paziente rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

Il nodo del registro nazionale delle Dat

I cattolici temono l'introduzione di una eutanasia 'mascherata'


ADV