Nessun obbligo sulla fabbricazione svolta all'estero
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Nessun obbligo sulla fabbricazione svolta all'estero

Nessun obbligo sulla fabbricazione svolta all'estero

Cassazione. Non va indicato il paese
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MILANO
Non esiste alcun obbligo per l'imprenditore di indicare il luogo di fabbricazione del prodotto. Sulla base di questa conclusione, al termine di un'ampia ricognizione della normativa, la Cassazione (sentenza 37818 della terza sezione penale, depositata ieri) ha annullato la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova aveva condannato un imprenditore a 2 mesi di reclusione per avere importato in Italia portafogli confezionati in Cina con impressa sulla pelle la dicitura «Vera pelle Italy» e in un angolo in basso un piccolo adesivo con la scritta «Made in Prc».
Tanto bastava ai giudici di merito per sanzionare l'industriale per avere introdotto prodotti con segni distintivi falsi e idonei a indurre in errore l'acquirente sull'origine e la provenienza del prodotto.
La Cassazione, invece, bacchetta una giurisprudenza tanto «creativa» da stabilire un obbligo del tutto assente per legge. E sottolinea come neppure la sola legge italiana può ammettere un vincolo di questo genere. A ostacolarlo c'è tutta una serie di considerazioni. A partire dal fatto che se un obbligo del genere fosse istituito in maniera unilaterale, solo dall'Italia e non anche dagli altri Paesi Ue, potrebbe configurarsi un pericolo di non conformità con i principi comunitari sulla libera circolazione dei beni e servizi. «Un obbligo del genere – spiegano i giudici – potrebbe infatti avere l'effetto di scoraggiare i rapporti tra imprese situate in Stati membri diversi». Discriminazione che avrebbe poi conseguenze anche per il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione per la compressione della libertà di iniziativa nei confronti di alcuni imprenditori nazionali.
La stessa evoluzione della legislazione in materia – ricorda la Cassazione – conferma questa interpretazione. Nell'estate scorsa, infatti, una previsione di indicazione del Paese estero di fabbricazione se sul prodotto è collocato anche il marchio di un'impresa italiana ha avuto vita breve: solo 2 mesi, da luglio a settembre. Un obbligo esiste solo nell'ipotesi di uso del marchio con modalità tali da indurre in inganno il consumatore. Anche in questo caso non è però necessaria l'indicazione del Paese di fabbricazione. Bastano infatti altri accorgimenti tali da evitare l'errore sull'effettiva origine del prodotto o un'attestazione sulle informazioni che verranno rese in fase di messa in vendita. Attenzione, però: il mancato adempimento di questo vincolo non ha neppure rilevanza penale, ma la sua trasgressione configura un illecito di natura amministrativa.
Nel caso approdato all'esame della Cassazione la pelle che era stata lavorata in Cina era effettivamente italiana e, quindi, l'indicazione riportata sulla merce era corrispondente al vero, non fornendo informazioni sul luogo dove con la pelle italiana erano stati fabbricati i portafogli. Anzi, era stata segnalata anche l'indicazione della produzione in Cina della merce.
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Il testo della sentenza

26/10/2010
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