DOMANDE & RISPOSTE
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Abbiamo intenzione di importare prodotti dalla Cina – corredati della relativa certificazione e quindi conformi alle direttive europee di riferimento – per distribuirli in Italia con il nostro marchio registrato. Se un prodotto è difettoso, quali sanzioni rischiamo?

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L'indicazione "CE" è una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione. L'armonizzazione delle norme tecniche esistenti negli Stati membri è indispensabile per eliminare numerosi ostacoli agli scambi comunitari di merci. L'armonizzazione tecnica a livello europeo permette quindi di garantire una circolazione dei prodotti industriali veramente libera, oltre a un livello elevato di sicurezza ai consumatori e agli utenti di tali prodotti.
La valutazione della conformità avviene in tappe che riguardano la fase di progettazione del prodotto e la fase della sua fabbricazione.
Gli Stati membri non possono limitare l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti che hanno la marcatura "CE", tranne il caso in cui sia provata la non conformità del prodotto. La marcatura deve essere apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato europeo o messo in servizio. Con la marchiatura CE risulta che un prodotto è conforme alla normativa comunitaria. L'obbligo di apporre la marcatura CE si estende a tutti i prodotti menzionati nelle direttive per prodotto relative, appunto, a specifici settori merceologici.
La marcatura CE non ha scopi commerciali, né costituisce un marchio di origine o che il prodotto è stato realizzato nella Comunità.
Il simbolo CE significa "Conformité Européenne" e indica che il prodotto sul quale è apposto il simbolo è conforme ai requisiti previsti dai regolamenti comunitari in ordine alla sicurezza e alla tutela dei consumatori e non è un marchio di qualità del prodotto.
Se la certificazione risulta difettosa, si rammenta che due sono le fattispecie da tenere presente: la prima è che nel caso di vendita di prodotti non a norma sul piano contrattuale il rapporto è nullo ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile e laddove la certificazione risulti difettosa si profila il reato di truffa. È dunque consigliabile una certificazione rilasciata da un ente domestico che attraverso la sua rete di collaborazioni estere garantisca la bontà della certificazione.
Per quanto riguarda il marchio aziendale, l'articolo 517 del Codice Penale prevede che «chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro». L'articolo 4, comma 49-bis della legge n. 350/2003 e successive modifiche prevede che «costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti a evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro e il successivo comma 49-ter «è sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore». È dunque obbligatorio così come previsto dalla circolare 124898 del 09/11/2009 del Ministero dello Sviluppo economico che venga applicata direttamente sul prodotto o sulla confezione una targhetta dove sia indicata una delle seguente diciture: «prodotto fabbricato in», «prodotto fabbricato in Paesi extra Ue», «prodotto di provenienza extra Ue», «prodotto importato da Paesi extra Ue», «prodotto non fabbricato in Italia».
Risposta a cura di Giovanni Battista Mellano - Interprofessional Network

31/10/2011
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