D.: Siamo una società italiana di import export. Da qualche giorno ci siamo imbattuti nella ricerca di fornitura di birra da parte di una società cinese. Gli accordi presi fin ora per il prezzo sono in FOB. La domanda che le
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D.: Siamo una società italiana di import export. Da qualche giorno ci siamo imbattuti nella ricerca di fornitura di birra da parte di una società cinese. Gli accordi presi fin ora per il prezzo sono in FOB. La domanda che le

D.: Siamo una società italiana di import export. Da qualche giorno ci siamo imbattuti nella ricerca di fornitura di birra da parte di una società cinese. Gli accordi presi fin ora per il prezzo sono in FOB. La domanda che le

di lettura
R.: La clausola FREE ON BOARD (FOB) dei contratti di trasporto, prevalentemente marittimo, indica che, nella quotazione dei prezzi delle merci, le spese di spedizione ed i rischi sono a carico del venditore fino al caricamento della merce sul mezzo di trasporto. Tale clausola è utilizzata nelle statistiche del commercio estero per indicare il valore delle merci inclusi i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo di produzione o di commercializzazione fino alla frontiera nazionale del venditore. Pertanto, i costi sostenuti nel porto di destinazione della merce sono a carico del compratore.

Per tutti i prodotti alimentari esportati in Cina e' necessario ottenere l'approvazione e registrazione delle etichette (di obbligo in lingua cinese) presso l'AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China). Le procedure vengono generalmente avviate dall'importatore cinese. I documenti richiesti sono i seguenti:

• Certificato di produzione, copia o originale. Necessaria la traduzione in lingua cinese
• Business Licence del Produttore italiano. Si tratta del documento che attesta l'apertura dell'attivita'. Viene rilasciato dalla Camera di Commercio locale. Necessaria la traduzione in lingua cinese
• Certificato di Origine. Si tratta di un documento che viene rilasciato dalla Camera di Commercio locale italiana, la quale deve certificare che i prodotti sono Made in Italy. Necessaria la traduzione in lingua cinese.
• Certificato di Registrazione (i.e. documento provante che il marchio della società italiana e' stato registrato presso ufficio governativo italiano)
• Flowchart del processo di lavorazione. Questo documento deve mostrare la procedura di produzione per ogni singolo prodotto
• Ulteriori certificati sanitari del prodotto, se necessari e richiesti
• Campionature del prodotto per testing
• Cromo-fotografia/    scanzione d  elle        etichette (10 copie in formato A4)

I documenti per l'esportazione sono i seguenti:
• Certificato di Origine.
• Certificato di analisi: documento che conferma l'avvenuta effettuazione di tests microbiologici, chimici e fisici da parte di un laboratorio autorizzato nel paese di origine. Deve essere redatto in inglese o cinese. E' disponibile fac simile.
• Fattura (3 copie) export non imponibile Art. 8 DPR 633 72 comma a, b o c a seconda del tipo di consegna. La fattura commerciale in inglese deve contenere i seguenti elementi: nome e indirizzo dell'esportatore, nome e indirizzo dell'importatore, nome e indirizzo dello spedizioniere, marchi, numeri quantità e tipo dei colli, peso lordo e netto, descrizione dettagliata dei prodotti, incluso marchio e nome commerciale, e voce doganale (6 cifre), quantità e qualità (n. e contenuto netto bottiglie, gradazione alcolica), condizioni di consegna e pagamento, valore FOB, costi CIF e valore CIF
• Dichiarazione doganale: DAU EX1 dichiarazione di esportazione definitiva dall'Unione Europea, emesso da dogana dell'Unione Europea. La copia 3 del DAU vistata dalla dogana di uscita dall'UE deve essere restituita all'esportatore per documentare la non imponibilità IVA dell'operazione.
• Documenti di trasporto: Air Way Bill per via area o Bill Of Lading polizza di carico per trasporto marittimo
• Packing list
• Certificato di Origine
• I marchi di spedizione su imballaggi in inglese e cinese devono indicare il paese di destinazione con la denominazione completa People's Republic of China. Materiali di imballaggio non legnosi devono essere accompagnati da una dichiarazione emessa dall'esportatore: Declaration of Non Wooden Packaging.

Oltre all'etichetta originale del paese di esportazione è necessaria un'etichetta aggiuntiva in caratteri cinesi normalmente predisposta dall'importatore o intermediario.

Dal 1 Aprile 2006, la verifica delle etichette in Cina viene effettuata insieme all'ispezione di tale merce presso gli Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau locali presso le dogane locali.

Generalmente, questa procedura viene affidata alla controparte cinese cioè ai canali distributivi (importatori, importatori/distributori o distributori ecc.) I materiali da fornire per l'autorità della verifica sono:
• il modulo per la richiesta di verifica delle etichette (Application form of label audit for imported & exported food, tre copie per ogni articolo di prodotto)
• licenza dello svolgimento di attività commerciale sia dei produttori che dei distributori (3 fotocopie firmate e timbrate)
• 7 set dei campioni di etichette. Tutti i campioni devono essere identici con quelli che vengono usati per l'importazione e la vendita
• Certificato ufficiale del permesso di produzione e vendita emesso dal paese di origine, oppure certificato di origine del prodotto (1 originale, 2 fotocopie, timbrate e firmate)
• Elenco degli ingredienti fornito dal produttore, certificato di autenticità o processo di produzione approssimativo (1 originale, 2 fotocopie firmate e timbrate).

Tutte le documentazioni in lingua straniera devono essere tradotte con cura in lingua cinese.

A partire dal 1 Aprile 2006, le pratiche per l'esportazione dei prodotti del settore Food&Beverage in Cina sono state maggiormente semplificate. In particolare, non e' piu' necessaria la verifica preliminare della conformità dell'etichetta e del prodotto. In precedenza, infatti, l'approvazione delle etichette avveniva sulla base di campionature preparate e mandate appositamente. Tale processo aveva una durata di circa 3 mesi. La verifica avviene ora contemporaneamente ai test sulla qualità/ quarantena presso le autorità competenti direttamente alla dogana cinese.

Per lo sdoganamento della merce, l'importatore dovrà altresì presentare alla dogana i seguenti documenti:
• Contratto di vendita tra esportatore e importatore
• Licenze di import & export
• Documenti di trasporto: Air Way Bill per via area o Bill Of Lading polizza di carico per trasporto marittimo
• Dichiarazione doganale di importazione: l'importatore deve essere un operatore commerciale registrato presso il Ministero del Commercio o ufficio periferico dello stesso. La registrazione è subordinata a possesso di licenza commerciale, viene concessa di solito in 5 giorni con assegnazione di un numero di identificazione rilasciato dalle autorità doganali (Customs Identification Number).
• Licenza commerciale: autorizzazione all'esercizio di attività commerciale dell'importatore. Se l'importatore non possiede già la licenza la deve richiedere alla State Administration for Industry and Commerce, Registration Bureau
• Commodity Inspection Certificate: documento che certifica che le merci sono state ispezionate e che la loro importazione è stata autorizzata. Deve essere richiesto dall'importatore a: AQSIQ General Administration for Quality Supervision Inspection and Quarantine

• Dettagli relativi a spese trasporto e assicurazione
• Packing list (3 copie)
• Certificato di origine rilasciato da Camere di Commercio
• Certificato di igiene

Al fine di velocizzare e semplificare le procedure di esportazione e' possibile per gli esportatori italiani affidare le pratiche di esportazione (registrazione dell'etichetta compresa) al proprio partner/ distributore cinese o ad un'agenzia di servizi che si occuperà di far tradurre i documenti in lingua cinese prima di presentarli agli uffici governativi di competenza (pratiche o documenti in lingua inglese non vengono accettati). Solitamente ci si affida ad un intermediario per questioni di lingua e di presenza in loco.
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