R.: Il contratto di compravendita di beni puo' essere soggetto alla legge concordata tra le parti: italiana, cinese, di Hong Kong o altra che concorderete. L'importante e' che le parti decidano quale sia la legge applicabile, e che le disposizioni contrattuali siano in linea con tale decisione. Alla vendita di beni immobili si possono anche applicare le disposizioni di trattati internazionali, che sono consigliabili nel caso di compravendite contrattate con Paesi extra EU, come nel Suo caso.
E' inoltre importante stabilire una chiara clausola di risoluzione delle controversie, meglio se con arbitrato internazionale.
Il nostro Studio e' disponibile, previo specifico mandato professionale, a fornire una bozza standard di contratto di compravendita, oppure a revisionare quello gia' negoziato dalle parti o proposto dal venditore cinese.
Con i miei migliori saluti,