Un altro tassello si aggiunge alla normativa cinese sulla proprietà intellettuale: la Corte Suprema del Popolo di Pechino ha promulgato un'interpretazione che chiarisce alcuni punti sull'attribuzione dello status di "famoso" a un marchio registrato. Il testo, "Interpretazione sull'applicazione della legge concernente diversi temi sui processi civili relativi alla protezione di marchi registrati celebri", è stato diffuso la settimana scorsa ed è entrato in vigore dal primo maggio. Prima di tutto il parere chiarisce il suo ambito di applicazione, circoscritto a tre casi: 1) Uso non autorizzato di un marchio identico o simile a un marchio non registrato in Cina, sfruttato per beni o servizi simili a quelli d'origine; 2) Uso non autorizzato di un marchio simile o identico a un brand già registrato in Cina, sfruttato per categorie di beni e/o servizi dissimili da quelli d'origine; 3) Uso non autorizzato di un marchio identico o simile a quello già registrato in Cina come nome commerciale per beni e/o servizi dissimili da quelli d'origine. La Corte Suprema puntualizza che "non è necessario che al brand venga riconosciuto lo status di 'famoso' in una disputa concernente la registrazione e/o l'uso di nomi simili o identici al marchio registrato oggetto della lite". L'utilizzo continuato del brand prima che esso venisse registrato in Cina, inoltre, può essere un metro di misura con cui i giudici valuteranno il grado di fama raggiunto dal marchio. "Gli elementi di valutazione, come statuiti dall'articolo 14 della norma sui Marchi Registrati, saranno esaminati dalla corte nella totalità delle circostanze, ma al fine di attribuire ad un brand lo status di 'famoso' non è necessaria la presenza di tutti gli elementi indicati", si legge poi nell'interpretazione. Per un marchio che gode di un alto grado di riconoscibilità in tutto il paese, inoltre, l'onere di prova relativo alla 'fama' viene ulteriormente diminuito e i tribunali possono valutare a propria discrezione gli elementi portati a sostegno della propria tesi dall'attore. Altro elemento importante è il riconoscimento di un ulteriore danno - quello alla buona fede di chi detiene legittimamente il marchio- che può tradursi in un aumento della pena pecuniaria per chi ha infranto la norma. La nuova interpretazione si applica a tutti i casi che sono ancora in attesa di giudizio. Va sottolineato che, ancora prima della promulgazione di questa interpretazione, la Corte Suprema del Popolo aveva stabilito che le uniche corti in grado di definire "famoso" un brand sono le Corti Intermedie del Popolo della capitali di provincia, quelle delle municipalità sotto il controllo diretto del governo centrale e quelle approvate dalla Corte Suprema del Popolo stessa. La situazione dei marchi registrati e della proprietà intellettuale, com'è noto, è una delle spine nel fianco dei rapporti commerciali tra Cina e paesi stranieri, soprattutto membri dell'Unione Europea. "Il governo centrale cinese sta cercando di fare molto – ha dichiarato recentemente ad AgiChina24 una fonte diplomatica europea- ma la situazione della protezione della proprietà intellettuale continua, francamente, a rimanere irritante". La promulgazione di questo nuovo parere della Corte Suprema rappresenta un ulteriore segnale di quanto la Cina sia interessata a stabilire uno standard uniforme per la protezione dei marchi registrati.