Consolidamenti più semplici in Cina
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Consolidamenti più semplici in Cina

Consolidamenti più semplici in Cina

Fusioni & Acquisizioni. Novità fiscali
di lettura
La nuova normativa fiscale cinese in materia di reddito d'imposta, entrata in vigore nel gennaio 2008 è stata integrata, nel maggio di quest'anno, da importanti disposizioni attuative, che avranno effetto retroattivo dal gennaio 2008.
Come noto, la nuova Income Tax Law del gennaio 2008 incrementava il carico fiscale per le aziende straniere operanti in Cina, abolendo in maniera graduale alcuni tradizionali incentivi e introducendo una ritenuta alla fonte per gli utili pagati alla casa madre (nel caso di aziende con partecipazioni italiane, il 10%), ma allo stesso tempo "unificava" al 25% l'imposta sui redditi di aziende a capitale cinese e a capitale estero (contro il 33% precedente). Erano inoltre aboliti numerosi regolamenti precedenti, inclusi quelli relativi al trattamento fiscale di trasferimenti di quote, ristrutturazioni, fusioni e acquisizioni, inclusa la famosa Notice 207 che tra l'altro consentiva alle aziende estere di trasferire intra-gruppo partecipazioni in società cinesi al costo storico (senza creazione di capital gain) ma non chiariva quale sarebbe stato il nuovo trattamento.
Il vuoto legislativo è stato finalmente colmato dalla Notice on Certain Questions Regarding the Enterprise Income Tax Treatment of Enterprise Reorganizations (la Notice), che è particolarmente rilevante per le aziende estere già operanti in Cina con proprie controllate.
e La Notice individua 6 tipi di riorganizzazioni, e assegna a ciascuno di essi un regime fiscale "normale" o "speciale" (ovvero esenzione da imposta sui redditi o differimento d'imposta).
r Un'azienda straniera che trasferisce la propria partecipazione a un'altra, a seguito di riassetto aziendale, può godere del trattamento speciale solo se l'operazione soddisfa, tra gli altri, i seguenti requisiti:
L'operazione ha un obiettivo commerciale («reasonable commercial purpose») che va al di là della semplice riduzione o esenzione da imposte.
L'operazione deve riguardare almeno il 75% delle azioni o dei beni della controllata.
Nei 12 mesi successivi all'operazione le attività commerciali della controllata non devono subire mutamenti.
La società acquirente della partecipazione o dei beni della controllata deve essere controllata al 100% dalla società cedente e, se riceve azioni come corrispettivo della cessione, deve impegnarsi per iscritto a non cedere tali azioni ricevute come corrispettivo entro 3 anni.
La società acquirente può essere un'altra controllata cinese o una controllata straniera, sempre se lo è al 100%.
Il regime speciale offerto dal governo cinese faciliterà i trasferimenti di controllate cinesi tra società appartenenti allo stesso gruppo (spesso dovuti a motivi di ottimizzazione fiscale) nonché consolidamenti all'interno della Cina, inclusa la creazione di holding di partecipazioni. Inoltre, la Notice estende l'applicazione del regime speciale anche a riorganizzazioni che non soddisfano tutti o alcuni dei requisiti precedenti se un'autorizzazione speciale viene rilasciata dalla State Administration of Taxation e il moinistero delle Finanze.
Allo stesso tempo, va notato che in tempi recenti il Fisco cinese tende a scoraggiare l'uso di società veicolo costituite in Paesi o territori che hanno un regime fiscale preferenziale, quali per esempio Hong Kong, Singapore o le British Virgin Islands, il cui unico fine è quello di detenere partecipazioni in una società di diritto cinese. In alcuni casi recenti, infatti, il Fisco cinese ha ritenuto che la cessione di quote nella società veicolo straniera che detiene una partecipazione in una società cinese fosse comunque soggetta a imposta cinese sui capital gain (in misura di una ritenuta alla fonte del 10%) anche se la cessione riguarda le quote della società veicolo, in quanto l'unico bene detenuto dalla società veicolo era la quota nella partecipata cinese.
L'investitore italiano dovrà tener conto di tali sviluppi al momento di strutturare operazioni di riorganizzazioni aziendali che coinvolgono participate o controllate cinesi.
Infine, la Notice chiarisce finalmente il trattamento fiscale di fusioni tra aziende cinesi a capitale straniero, soprattutto nel caso in cui le aziende partecipanti alla fusione beneficino ancora di sgravi fiscali (esenzione da imposta sui redditi o riduzione al 50%) diversi. In particolare, nel caso di fusione per incorporazione, la società risultante dalla fusione continuerà a godere dei benefici fiscali della società incorporante, ma potrà continuare a godere dei benefici fiscali della società incorporata solo fino a un ammontare pari a quello goduto dalla società incorporata nell'anno precedente la fusione.
La Notice aggiunge un altro importante tassello al quadro normativo fiscale cinese e rappresenta un importante sviluppo per aziende italiane che intendono riorganizzare la propria presenza in Cina tramite cessioni di partecipazioni o fusioni tra controllate. Tali operazioni sono diventate più frequenti specie negli ultimi mesi a seguito di consolidamenti aziendali da parte di multinazionali operanti nel paese, peraltro spesso motivati dalla crisi.
Partner Baker & Mckenzie, Shanghai
marco.marazzi@bakernet.com
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02/06/2009
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